Da quel che vediamo, infatti, il nuovo Esecutivo ha deciso di inserire già nella Legge di Bilancio 2023 – riesumando peraltro una prassi consolidatasi negli anni fino al 2021 [perché solo per il 2022 il provvedimento è giunto a marzo dello stesso anno invece che entro il 31.12.2021] – la conferma della misura riguardante la rivalutazione di quote [e terreni] posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Al momento – ricordando che ad oggi possiamo commentare soltanto una “bozza” della legge – è stata inoltre confermata anche l’aliquota del 14% quale imposta sostitutiva da versare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2023, a meno che [come per il passato] non si opti per il pagamento in tre rate da corrispondere il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 30 giugno 2023.

Per poter usufruire della rivalutazione è necessario che gli interessati [persone fisiche in quanto tali, enti non commerciali, società semplici e soggetti non residenti che non hanno una stabile organizzazione in Italia] predispongano entro il 30 giugno 2023, tramite un professionista abilitato [ad es. un commercialista], una perizia giurata dalla quale emerga il valore del capitale della società alla data del 1° gennaio 2023 su cui di conseguenza calcolare il 14% a titolo appunto di imposta sostitutiva da versare con Mod. F24 in uno dei due termini sopra indicati.

Anche perciò – ed eccoci forse all’aspetto di maggior rilievo – chi avesse “saltato” l’appuntamento del 15 novembre scorso potrà usufruire di tale facoltà, mentre chi intenda accedere a questa agevolazione dovrà evidentemente affrettarsi a costituire entro il 31 dicembre p.v. una società, anche se naturalmente non è richiesto che essa assuma entro lo stesso termine la titolarità di una farmacia.

Questa è allo stato la situazione, salvo modifiche che potranno essere apportate in sede di approvazione parlamentare.

(matteo lucidi)

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