[dopo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate]

È un tema che in questo periodo stiamo affrontando spesso, e questo perché – è evidente – le farmacie, intese naturalmente come categoria, mostrano grande sensibilità pari a un elevato senso di solidarietà, sottoponendoci ripetutamente interrogativi sul piano fiscale molto variegati, come variegate sono del resto i loro interventi puramente liberali.
Di qui l’opportunità di tornarci ancora una volta, cogliendo l’occasione offerta dalla recentissima circolare sull’argomento dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 03/04/2020 per riproporre il quadro dell’intera vicenda.
Anche in questa circostanza, tuttavia, siamo costretti a un’analisi non facilissima da seguire, ma che vi preghiamo di cogliere con la migliore esaustività, così da potervi orientare quanto più possibile anche nella scelta delle varie modalità.
Seguiteci pertanto con attenzione.

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I chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria riguardano dunque le disposizioni introdotte dal D.L. 18/2020 [c.d. “Cura Italia”], e alle quali nelle precedenti circostanze abbiamo fatto puntuale riferimento, ma qui esamineremo, come premesso, i chiarimenti resi sulle erogazioni liberali di cui all’art. 66, finalizzate ovviamente al sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto.
La norma risente indubbiamente di una scrittura “affrettata” che l’ha resa di non facile comprensione, anche a motivo dei rimandi normativi utilizzati nel testo per delineare la disciplina di queste liberalità, che si presenta indubbiamente con carattere di “specialità” in rapporto alle disposizioni attualmente vigenti in materia di erogazioni liberali per finalità umanitarie e/o solidaristiche a fronte di eventi calamitosi.
In primo luogo, rileviamo con piacere che l’Agenzia delle Entrate mostra di interpretare le disposizioni in argomento in chiave “teleologica” – valorizzando, per l’appunto, la loro indiscutibile finalità di sostegno alla lotta contro il Covid-19 – ampliandone la portata desumibile dallo stretto significato letterale.
Riproponiamo quindi, tentando di essere sintetici il quadro generale di queste erogazioni liberali proprio alla luce dei chiarimenti forniti dell’Agenzia distinguendo in primo luogo [e seguendo dunque lo stesso iter della Sediva News del 26/03/2020] i “privati” – cioè le persone fisiche che non agiscono a titolo di imprenditori e ricordando che a questi fini vanno considerati “privati” anche  gli enti non commerciali quando, beninteso, agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale – dalle “imprese”, cioè i titolari di reddito d’impresa [quale ne sia la forma giuridica] e quindi sia le ditte individuali come le società di persone e per ciò stesso, evidentemente, anche tutte le farmacie.

PRIVATI
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate al sostegno degli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate a favore:

  • dello Stato;
  • delle Regioni;
  • degli enti locali territoriali;
  • di enti o istituzioni pubbliche;
  • di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

l’art. 66, comma 1 del “Cura Italia” riconosce – come sapete perché ne abbiamo già parlato – una detrazione dall’imposta lorda sui redditi pari al 30% per un importo tuttavia non superiore a 30.000 euro.
Conseguentemente, per attribuire il diritto alla detrazione massima (30.000 euro) la donazione dovrà raggiungere il valore di 100.000 euro.
La circolare annovera tra queste donazioni anche quelle finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare [il caso del momento, e anche il più eclatante, è naturalmente quello delle distribuzioni già in atto – per il tramite dei Comuni – dei buoni spesa per generi alimentari e di prima necessità ai nuclei familiari più bisognosi] purchè i loro beneficiari diretti siano sempre gli enti appena elencati ovvero che esse avvengano per il tramite di:

  • ONLUS;
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti [che – formati con atto costitutivo e/o statuto redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o comunque registrata – contemplino tra le proprie finalità anche interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari];
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici.

[N.B. Come è evidente, i soggetti che figurano in questo secondo elenco sono almeno in parte già ricompresi nel primo: questa “sovrapposizione” è la conseguenza della ben nota tecnica ormai consolidata di rinvio ad altre disposizioni e utilizzata anche nella stesura di queste disposizioni. Così ad esempio – sempre ai fini dell’agevolazione – il Comune può essere  sia destinatario finale della donazione, sia fungere da “collettore” per destinare quest’ultima ai soggetti in stato di necessità].
Inoltre – sempre al fine di incentivare il più possibile il ricorso allo strumento della solidarietà nella lotta al Covid-19 – rientrano tra le erogazioni liberali detraibili anche le donazioni effettuate direttamente – e quindi non necessariamente per il tramite degli enti appena richiamati – in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti  delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

IMPRESE
L’art. 66, comma 2, sempre del “Cura Italia”, prevede  che le erogazioni liberali in denaro e in natura – effettuate appunto dalle imprese in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti – siano integralmente deducibili dal reddito d’impresa sia ai fini delle II.DD. che dell’Irap.
Inoltre, è bene rammentarlo ancora una volta, queste elargizioni – in deroga alle disposizioni ordinarie – non generano ricavi o plusvalenze imponibili  e non sono soggetti all’imposta di donazione.
Per ottenere però tali vantaggi fiscali, l’art. 66, comma 2, dispone espressamente – mediante il rinvio all’art. 27 della L. 133/1999 recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche –  che le donazioni in argomento (sia in denaro che in natura) debbano essere effettuate per il tramite dei seguenti soggetti:

  • ONLUS;
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti [che – formati con atto costitutivo e/o statuto redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o comunque registrata – contemplino tra le proprie finalità anche interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari];
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali e di categoria.

L’Agenzia delle Entrate precisa ora che – analogamente a quanto visto per i privatianche per le imprese le donazioni finalizzate a misure urgenti di solidarietà alimentare sono integralmente deducibili, e questo sia se effettuate direttamente:

  • allo Stato;
  • alle Regioni;
  • agli enti locali territoriali;
  • ad enti o istituzioni pubbliche;
  • a fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;

che per il tramite di:

  • ONLUS;
  • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;
  • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti [che – formati con atto costitutivo e/o statuto redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o comunque registrata – contemplino tra le proprie finalità anche interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari];
  • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
  • associazioni sindacali e di categoria.

Anche per le imprese, infine, rientrano tra le erogazioni liberali integralmente deducibili quelle effettuate direttamente – e non necessariamente per il tramite degli enti appena richiamati – in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti  delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

I CHIARIMENTI AI FINI IVA
Per le donazioni di taluni beni l’Agenzia “concede” un’agevolazione anche ai fini iva.
Infatti le eccedenze di alimenti e di medicinali – non più commercializzati o non più idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità alla data di scadenza – che vengono cedute:

  • ad enti pubblici;
  • associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazioni, istruzione, studio o ricerca scientifica;
  • ONLUS;
  • enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;

si considerano distrutte [appunto] agli effetti dell’Iva.
Il che significa, in termini pratici, che non c’è necessita di riversare – all’atto della consegna dei beni – l’imposta detratta al momento dell’acquisto dei beni.
L’agevolazione vale peraltro solo se – contestualmente – le donazioni: a) hanno ad oggetto quei beni e b) sono rivolte ai soggetti appena richiamati.
Pertanto, le cessioni degli stessi beni rese a soggetti diversi, o di beni diversi agli stessi soggetti, o ancora di beni diversi a soggetti diversi, non godono della stessa agevolazione ma devono ritenersi esenti ai fini iva ai sensi dall’art. 10, n. 12) D.P.R.  633/72 dovendo essere fatturate al momento della cessione senza applicazione dell’imposta.
Ma non bisogna farsi trarre in inganno dalla circostanza che dall’operazione non scaturisca alcun addebito iva, dato che l’assoggettamento al regime di esenzione comporta – secondo i principi generali (art. 19, comma 2, DPR 633/72) – la rettifica della detrazione operata, al momento dell’acquisto, della relativa imposta e cioè il “riversamento” di quest’ultima nella dichiarazione Iva relativa all’anno di cessione.
Stando dunque così le cose, la scelta più pratica per la farmacia che dona beni diversi dai prodotti non più commercializzabili, per i quali la detrazione sia stata sicuramente operata al momento dell’acquisto, sia quella di assoggettare la donazione  [secondo il principio generale posto dall’art. 2, comma 2, n. 4) del DPR. 633/72] ad Iva sulla base del costo d’acquisto (art. 13 DPR 633/72), emettendo [nel caso in cui rinunci all’esercizio del diritto di rivalsa, ovverosia all’addebito della sola imposta all’ente donatario] “autofattura”.
Ci rendiamo ben conto, come abbiamo premesso, del “ginepraio” nel quale ci stiamo muovendo ma l’inveterata abitudine del legislatore fiscale di emanare testi sempre più complicati, e in ogni caso – nonostante ogni sforzo interpretativo – poco chiari, è stata questa volta ulteriormente acuita dall’emergenza.
Confidiamo che il prossimo intervento legislativo colga l’occasione per fare chiarezza – magari una volta per tutte – in un momento in cui, più che mai, c’è necessità di misure efficaci e rapidi ma anche evidentemente comprensibili.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

P.S. Queste note sono state redatte nel pomeriggio di martedì 7 aprile, programmando l’invio a tutti della Sediva News, come sempre, per le prime ore di mercoledì; e però, da alcune ore le linee internet dell’intero quartiere Parioli risultano interrotte perché materialmente danneggiate da un maldestro intervento di un’impresa appaltatrice del Comune di Roma, come molti avranno rilevato non riuscendo a mettersi in contatto con la nostra sede né via web né via telefono [perché il gestore del nostro impianto web manutiene anche le linee telefoniche].
Ci auguriamo che i lavori di ripristino si concludano felicemente in tempo utile; diversamente, l’invio dovrebbe essere effettuato nella mattinata di mercoledì.

 

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