Ho subito il sequestro di flaconi di igienizzante da parte della G.d.F. che sostiene che io abbia così ingannato l’utenza vendendo un prodotto per quello che non era, avendo dichiarato il mio commesso – secondo loro – che si trattava di un prodotto con gli stessi effetti disinfettanti del gel dell’Amuchina e non di un prodotto semplicemente igienizzante. Tengo a precisare che i flaconcini, non di mia produzione, avevano l’etichetta riportante proprio la dicitura igienizzante e sugli espositori avevo chiaramente riportato la stessa nomenclatura. Come posso fare e, soprattutto, è possibile che io sia incappato in una violazione penale?

Il reato che sembra Le venga contestato è quello previsto dall’art. 515 c.p., secondo il quale “Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Qui la condotta penalmente rilevante consisterebbe evidentemente nella consegna all’acquirente di una cosa mobilediversa da quella dichiarata o pattuita: del resto ogni singolo atto di vendita al pubblico configura un contratto in cui l’esercente di vendita al dettaglio non sempre si limita a consegnare il prodotto richiesto, potendo talvolta dichiarare altre qualità/caratteristiche oltre a quelle che possono essere esplicitate nella confezione o negli espositori.

La giurisprudenza ha precisato che a questi fini nel concetto di “dichiarazione” non può farsi rientrare solo la concreta proposta contrattuale ma anche [quando non corrispondenti alla realtà] le indicazioni contenute in messaggi pubblicitari o in depliants e/o quelle afferenti alle caratteristiche tecniche della merce.

Il messaggio pubblicitario, infatti, integra/può integrare la successiva proposta di vendita, tanto che la sua possibile ingannevolezza può essere superata solo da una chiara esplicitazione, al momento della cessione, delle diverse caratteristiche della merce venduta.

In tal senso, sembra opportuno rilevare che al momento della vendita l’operatore non possa “mistificare”, dovendo in ogni caso “calibrare” le parole affinché il consumatore – che ormai, per restare nel Suo caso, usa la denominazione Amuchina per intendere non solo la marca ma anche semplicemente il genere merceologico [nella fattispecie, disinfettante] – sia condotto a una scelta consapevole.

Questo fenomeno, diciamo, di “volgarizzazione” del marchio non costituisce di per sé una condotta “mistificatoria”, tenuto conto che il venditore – perché possa essere ipotizzato il reato in argomento – non solo deve comunque aver informato il consumatore di essere sprovvisto del più noto prodotto [quello nominativamente richiesto dal cliente], ma deve anche aver specificato che quello in vendita e/o che sta vendendo, per caratteristiche e qualità, è/era pienamente assimilabile a quello “griffato”.

Non è difficile, infatti, cadere nell’equivoco terminologico [in cui d’altra parte possono essere incappati anche gli operanti della G.d.F.], laddove non si ponga l’accento sulla distinzione tra prodotto igienizzante/detergente e prodotto disinfettante.

Nel Suo caso, se abbiamo ben compreso, la vendita ha avuto ad oggetto un prodotto avente le caratteristiche dell’igienizzante che, anche sulla scorta dei recentissimi provvedimenti ministeriali, è quello contenente un carico alcolico non inferiore al 60%, così come da Lei correttamente indicato sugli espositori e comunque conformemente alla riproduzione delle etichette apposte dal produttore.

Non sembrerebbe pertanto che si sia potuto creare confusione o inganno in capo al consumatore dato che quest’ultimo è stato reso ben edotto della merce che stava acquistando e quindi in realtà non dovrebbe esserci stata la consegna di un aliud pro alio.

La cosa è/sarebbe stata diversa se già negli espositori e/o nella descrizione del prodotto Lei avesse indicato quali disinfettanti dei liquidi senza tali caratteristiche, perché questo avrebbe forse implicato un’offerta al pubblico di prodotti biocidi [tra i quali non rientra un semplice igienizzante] così da concretizzare la condotta delittuosa.

In tema di frode commerciale, soltanto l’identità essenziale tra la cosa dichiarata e quella consegnata è in grado di escludere pienamente il reato, anche nell’ipotesi della diversità qualitativa [come sembrerebbe in questa vicenda].

Qui tuttavia il giudizio di essenzialità deve essere formulato con riferimento alla natura ed alla proporzione degli elementi che compongono il prodotto e, in genere, a tutte le caratteristiche che consentono di distinguerlo da altri [apparentemente] similari.

Ma sarebbe anche opportuno, per concludere,  rivolgersi alla casa produttrice del gel da Lei venduto [e ora sequestrato] e farsi inviare/consegnare le specifiche tecniche del “sapone” in questione, così da fornire ulteriori elementi utili sia ai fini del dissequestro dei flaconi, che ovviamente per essere scagionati del tutto dall’addebito.

(federico mongiello)

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