[…le conseguenze gravano soltanto sul destinatario]
Non raramente ci capita, nel ricevere un messaggio PEC, di leggere “…è stato rilevato un errore- casella piena”.
E’ una vicenda che è stata oggetto di esame in una recente sentenza di Cassazione.
Nel corso di un giudizio tributario – in materia fiscale, come abbiamo tentato di dirvi ripetutamente e quasi fino alla noia, la Pec ha assunto un ruolo pericolosamente fondamentale – la S.C. aveva emanato un’ordinanza di integrazione del contraddittorio, cui nessuna delle parti ha però adempiuto entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione, avvenuta in via telematica proprio mediante Pec.
Tuttavia, mentre la ricevuta telematica della Pec inoltrata all’Agenzia delle Entrate riportava la dicitura “avvenuta consegna”, quella inoltrata al contribuente, invece, recitava “[…] è stato rilevato un errore – casella piena. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”, con il conseguente deposito dell’ordinanza in cancelleria.
A giudizio della Cassazione, il fatto che la comunicazione non sia stata ricevuta dal destinatario per la “casella piena” è interamente ascrivibile a quest’ultimo per non aver egli gestito adeguatamente la casella di posta elettronica: la conseguenza è stata ovviamente quella della pronuncia della S.C. di inammissibilità del ricorso [il ricorrente era proprio il contribuente].
Del resto, l’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, e successive modifiche, prevede al comma 6 che: “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di post elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario”.
L’importanza della Pec è ancora una volta affermata in termini indubbiamente ‑ come abbiamo appena visto – non equivoci, e anzi piuttosto perentori, e allora questa può essere una circostanza per raccomandarvi una volta in più la consultazione costante della vs. Pec.
Diversamente, come abbiamo appena visto, si possono rischiare pregiudizi importanti e spiacevoli sorprese.
(matteo lucidi)
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