[…e per l’impresa che conduce in locazione una bottega obbligatoriamente chiusa, quindi non è un bonus che riguarda farmacie e parafarmacie]
L’art. 64 del provvedimento, infatti, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, prevede un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione [quindi anche per le farmacie] per tutto il periodo d’imposta 2020 in misura pari al 50% delle spese appunto di sanificazione dei locali e delle attrezzature con un tetto di spesa pari a 20.000 euro, e perciò con un limite di bonus di 10.000 euro.
Da parte sua, il successivo art. 65 ha previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60% [da utilizzare esclusivamente in compensazione e a partire dal 25/03/2020] dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 – ma è verosimile che si replichi anche per il mese di aprile – per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 [e cioè negozi e botteghe], quando la loro chiusura sia stata resa obbligatoria dal DPCM 11/03/2020 e/o dal DPCM 22/03/2020, quello cioè pubblicato domenica scorsa.
Tale misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali, tra cui rientrano, per quanto ci interessa, sia farmacie e parafarmacie che… la Sediva e il nostro Studio.
(marco righini)
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