Hanno recentemente sottoposto alla nostra attenzione un verbale di ispezione Inail da cui sembrerebbe che – per l’erogazione dei nuovi servizi [tanti o pochi che siano e nel caso di specie si trattava di autocontrollo e telemedicina] – non sarebbe sufficiente, secondo l’Istituto, la “classica” copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro riguardante, quindi, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, in ordine alla quale il premio assicurativo è stato aggiornato con Decreto del 27.02.2019.

Ad avviso dell’Istituto, infatti, l’erogazione di tali servizi “identifica un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio diverso a quello occorso nelle farmacie e l’attività del personale adibito a tali fasi deve essere oggetto di classificazione separata”.

Quella dell’Inail, come vediamo, sembrerebbe una posizione assunta con convinzione e che dunque non renderà agevole sottrarsi alle pretese dell’Istituto, con cui in ogni caso varrebbe quindi la pena prendere contatto per verificare l’obbligatorietà – nel caso in cui la farmacia eroghi o stia per erogare “nuovi servizi” – la presentazione di una denuncia di inizio e di adeguamento del rischio assicurato.

(aldo montini)

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