Non ho provveduto a memorizzare e a trasmettere telematicamente più corrispettivi giornalieri; subirò le sanzioni sia per l’omessa memorizzazione che per l’omessa trasmissione telematica o la sanzione sarà una soltanto?
Sarà applicabile in questo caso un’unica sanzione, esattamente quella per omessa memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella cm n. 3/E/2020: memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento e quindi, in caso di omissione, un unico inadempimento.
Quanto al regime sanzionatorio, per la mancata memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi [rispettivamente disciplinata dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, del dlgs n. 471/1997] la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non documentato, con un minimo di € 500 fino – nell’ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio – alla sospensione della licenza [da tre giorni a un mese, ma, se l’ammontare dei corrispettivi omessi/errati eccede la somma complessiva di € 50.000, la sospensione dell’attività va da uno a sei mesi].
C’è sempre tuttavia anche qui la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso e sanare pertanto l’irregolarità con il pagamento di una sanzione ridotta.
(francesco raco)
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