Una nostra zia è deceduta da poco e i suoi eredi siamo soltanto io e i miei due fratelli e noi abbiamo accettato l’eredità.
Uno dei miei fratelli però ha acceso tempo fa un mutuo per l’acquisto di un piccolo appartamento e sull’acquisto era intervenuta come garante proprio mia zia.
La banca sostiene che come erede io sono subentrato insieme ai miei fratelli come fideiussore nonostante sia stato soltanto uno di loro a beneficiare della fideiussione della zia. È così?

La risposta è solo parzialmente affermativa.

Ai sensi degli art. 1955 e ss. cod. civ. tra le cause di estinzione della fideiussione non è espressamente previsto il decesso del garante, differentemente da altri istituti [artt. 1330, 1412, 1614, 1627, ecc.…].

Pertanto, quando viene assunto l’impegno di garantire un’obbligazione, il debitore principale può essere liberato solo al verificarsi dell’estinzione del debito, quindi, in altre parole, il contratto di fideiussione si conclude in modo naturale quando il debito garantito viene estinto.

Alla premorienza del garante, quindi, non comportando in quanto tale l’estinzione del debito principale, gli eredi subentrano con gli stessi diritti e doveri del fideiussore deceduto.

Questo non vuol dire, peraltro, che Lei con l’accettazione dell’eredità sia diventato il solo e unico nuovo garante di Suo fratello e soprattutto non lo è diventato per l’intero importo del mutuo.

Infatti, gli eredi subentrano ai debiti fideiussori in proporzione alla quota ereditata e quindi Lei e anche l’altro Suo fratello siete diventati garanti del mutuatario in ragione di un 1/3 ciascuno.

(cesare pizza)

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