La mia farmacia svolge il servizio notturno e l’altra sera una collaboratrice, mentre era di turno, ha dimenticato di chiudere il registratore di cassa entro le 24. Vi scrivo per chiedervi se è possibile, in casi come questo, annotare i corrispettivi comunque a ritroso (cioè come se fossero riferiti al giorno precedente) per evitare che questi vengano invece considerati come riferiti al giorno successivo.

Nell’affrontare qualche tempo fa [v. Sediva News del 19 gennaio 2021] un tema molto vicino a quello che propone il quesito, ci siamo soffermati sulla necessità – avvertita in particolare, evidentemente, dopo l’avvento del RT – di effettuare, nel caso in cui l’attività si protragga oltre la mezzanotte, una prima chiusura di cassa entro le 24, così da evitare che tutti i corrispettivi conseguiti dal momento di apertura della farmacia vengano trasmessi come riferiti al giorno successivo.

La questione è stata, peraltro, più volte messa in discussione alla luce di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E dell’8 aprile 2016, con la quale la possibilità di posticipare la chiusura di cassa anche al momento successivo alla mezzanotte – testualmente prevista dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 544/1999 per i soli esercenti attività spettacolistiche – era stata ritenuta estensivamente applicabile anche “agli esercizi commerciali [quindi, anche alle farmacie] con attività protratta oltre la mezzanotte”, ferma la possibilità di annotazione degli scontrini emessi dopo le 24 come corrispettivi relativi al giorno precedente.

Senonché – come evidenziato appunto nella Sediva News richiamata all’inizio – proprio con l’avvento dei RT il problema dello “sfasamento” della data di chiusura giornaliera dei corrispettivi dopo la mezzanotte si è ripresentato, dal momento che il Registratore invia automaticamente i dati come riferiti alla data effettiva in cui avviene la chiusura di cassa [in pratica, al giorno dopo…].

Proprio per questo è necessario, dunque, effettuare una prima chiusura di cassa entro le 24, per poi, eventualmente, riaprirla nuovamente dopo la mezzanotte con l’inevitabile postergazione, pertanto, di tale ipotetica seconda chiusura.

Dunque – questa è l’inevitabile conclusione – anche Lei dovrà attenersi alle “nuove” regole dettate a seguito dell’introduzione dei RT e che si dimostrano, come abbiamo osservato, un grande passo indietro rispetto alle “vecchie” procedure già accettate dall’AdE.

Precisiamo che il meccanismo in questione, ove non rispettato, pone oltretutto problemi concreti per l’imputazione dei dati dei corrispettivi e per la liquidazione IVA, specie – ovviamente – nei giorni a cavallo tra due diversi periodi di liquidazione.

 (cecilia v. sposato – mauro giovannini)

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