[…con attribuzione degli utili di esercizio in misure percentualmente diverse]
Vorrei costituire una srl con i miei due figli, entrambi farmacisti, stabilendo una partecipazione sociale paritetica tra loro (al 20% ciascuno), ma vorrei anche “premiare” adeguatamente – e se possibile con una maggiore partecipazione agli utili – uno dei due perché, oltre a collaborare con me da molti più anni, si è sempre prodigato con grande impegno.
Questo, ripeto, non volendo attribuire quote sociali diverse dal punto di vista patrimoniale.
Una risposta e una soluzione almeno astrattamente soddisfacenti si possono rinvenire nell’art. 2468 del codice civile, che al terzo comma permette di attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ma – attenzione – è necessaria un’espressa previsione in tal senso nell’atto costitutivo/statuto.
La proporzionalità tra i conferimenti e (come nel Suo caso) l’attribuzione degli utili, dunque, non è oggetto di norme imperative, perché è lo stesso codice civile – come si è appena ricordato – a contemplare deroghe di natura evidentemente pattizia.
Nel concreto, quindi, il capitale può essere sottoscritto dai tre soci – come delinea il quesito – nella misura del 60% per il primo, e del 20% per ciascuno per gli altri due, mentre i dividendi possono essere distribuiti in misura percentualmente diversa.
Beninteso, anche tenuto conto che stiamo parlando di rapporti tra genitore e figli, si tratta comunque di una vicenda delicata da maneggiare con grande cura.
(matteo lucidi)
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