[…il riferimento normativo agli interventi di ristrutturazione edilizia]
Per il pagamento delle spese che mi daranno il bonus facciate posso indicare nel bonifico come causale, se è obbligatoria, quella stessa che è prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia?
La risposta è affermativa.
Infatti, ribadito che l’indicazione della causale è obbligatoria, anche per richiedere il “bonus facciate” [v. Sediva News del 20/03/2020] le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa possono utilizzare gli stessi bonifici predisposti da banche o Poste Italiane Spa ai fini dell’ecobonus o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando quindi anche gli estremi della l. 178/2020.
In questo senso sono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2020.
L’agevolazione può peraltro essere riconosciuta anche senza l’indicazione di tale riferimento normativo, purché però il bonifico sia compilato in modo da agevolare gli istituti bancari e postali nel rispetto dell’obbligo di legge di operare la ritenuta d’acconto sull’importo bonificato all’impresa.
Si raccomanda, pertanto, di riportare sempre nel bonifico tutti i dati necessari a tal fine e dunque:
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione d’imposta, cioè della persona fisica che godrà del bonus; nonché
– il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico, cioè dell’impresa.
(gianmarco ungari)
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