Siamo ormai vicini alla fine dell’anno e in questi giorni è necessario monitorare attentamente l’arrivo delle fatture d’acquisto – soprattutto per quel che riguarda le fatture “a cavallo” d’anno – così da poter determinare il momento in cui è possibile detrarre l’iva.
Le norme in materia di detrazione dell’iva attualmente vigenti consentono di detrarre nella liquidazione iva di una mensilità (ad esempio marzo) anche l’imposta contenuta nelle fatture (elettroniche) di acquisto per beni e/o servizi pervenute (dallo SdI) nei primi quindici giorni del mese successivo (sempre nell’esempio, aprile), purché recanti una data di quello precedente e quindi del mese cui si riferisce la liquidazione dell’IVA mensile (perciò, ancora nell’esempio, marzo).
Tuttavia, come abbiamo segnalato a tempo debito, questa disposizione si applica soltanto per i primi undici mesi dell’anno, cioè da gennaio a novembre, ma non per le fatture datate dicembre 2019 e pervenute a gennaio 2020 e quindi l’iva in esse contenuta potrà essere detratta solo nella liquidazione iva del mese di gennaio 2020.
Scendendo nel dettaglio, ma esemplificando, potremmo avere pertanto:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019: la detrazione potrà essere operata nella liquidazione IVA di dicembre, ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2019, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2019 e annotata nel registro IVA acquisti lo stesso giorno;
  • fatture datate dicembre 2019 ma ricevute a gennaio 2020: devono essere registrate, come accennato poco fa, nel mese di gennaio 2020 per confluire quindi nella liquidazione IVA di tale mese (e non in quello di dicembre 2019), ed è il caso della fattura datata 30 dicembre 2019, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2020 e annotata nel registro IVA lo stesso giorno;
  • fatture datate dicembre 2019, ricevute a dicembre 2019 ma registrate a gennaio 2020 [o anche successivamente ma non oltre il 30 aprile 2020]: per queste sarà possibile detrarre l’imposta nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2019 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti il 3 gennaio 2020;
  • fatture datate dicembre 2019, ricevute a dicembre 2019 ma registrate dopo il 30 aprile 2020: per tali fatture, per poter beneficiare della detrazione dell’IVA in essa contenuta sarà indispensabile presentare la dichiarazione annuale IVA integrativa, ed è il caso delle fatture datate 30 dicembre 2019 e ricevute dallo SdI lo stesso giorno, ma annotate nel registro IVA acquisti il 3 maggio 2020.

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Il quadro delle varie evenienze a questo punto sembra abbastanza chiaro e però [lo avrete probabilmente già colto] vi suggerisce – come del resto vi ha chiesto qualche vs. fornitore particolarmente “sensibile” a queste tematiche – di esprimere immediatamente al fornitore il consenso ad anticipare la fatturazione di dicembre, in modo che vi pervenga in questo stesso mese e possa così partecipare alla relativa liquidazione IVA.
Anzi, senza necessariamente dover attendere l’invito dei vs. fornitori, è senz’altro opportuno prendere contatto al più presto con loro proprio ai detti fini, a meno che – s’intende – non ostino particolari situazioni contabili e/o finanziarie della vs. farmacia.
Per qualsiasi dubbio o perplessità, comunque potete naturalmente contattare lo Studio.

(stefano lucidi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (marco righini)

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