Alla luce della sentenza di Cassazione che avete citato recentemente, vorrei sapere , visto che mi appresto a richiedere la certificazione ISEE per pagare le tasse universitarie di mio figlio, se devo escludere un C/C cointestato con mia madre e cosa mi comporta escluderlo.
Nelle istruzioni alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) [Par. 4.1 Quadro FC.2 – Prima Sezione: depositi e conti correnti bancari e postali] che si presenta al CAF ai fini della formazione dell’ISEE e che rappresenta una vera e propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 445/2000) si legge: “(n)el caso di rapporti cointestati indicare la quota di saldo e giacenza media secondo il numero dei cointestatari (ad esempio per due cointestatari indicare la quota del 50%, tre cointestatari quota del 33,3%, e così via)”.
Ora, è vero che, come abbiamo rilevato nella Sediva News del 16.09.2019 commentando brevemente l’ordinanza della Cassazione n. 21963 del 3/9/2019, la Suprema Corte ha affermato che la co-intestazione del c/c genera soltanto una presunzione di “comproprietà” per pari quota tra i cointestatari delle somme giacenti sul conto, e che è tuttavia consentito provare che in realtà esso è stato alimentato soltanto da uno dei due cointestatari – nel Suo caso, Sua madre – e che perciò l’intera giacenza è a quest’ultima ascrivibile.
Senonché, attenzione, se ci si avvale con eccessiva disinvoltura di questi principi – ad esempio, non indicando Lei [per restare sempre nel Suo caso] il c/c nella DSU – può scattare, una volta che sia rilevata tale mancata indicazione, una segnalazione per dichiarazione mendace con le possibili conseguenze [almeno in astratto] anche di natura penale previste dall’art. 76 del su richiamato Dpr. 445/2000.
Beninteso, come abbiamo chiarito nell’altra circostanza, Lei avrebbe buone possibilità di difesa trattandosi appunto di una mera presunzione di comproprietà, che come tale può essere vinta con prova contraria in ordine all’appartenenza della giacenza del c/c non per pari quota tra i contitolari, ma in misure percentuali diverse tra loro fino naturalmente al caso in cui la prova contraria conduca all’effettiva pertinenza dell’intera giacenza a un solo contitolare [e sarebbe questo, se abbiamo ben capito, il Suo obiettivo].
Ma è lecito chiedersi se può valere davvero la pena affrontare una onerosa/impegnativa attività difensiva per conseguire un vantaggio tutto sommato, almeno in una vicenda come questa, abbastanza esiguo (come ad es. quello di ridurre gli oneri universitari).
Sul piano generale, però, tutto o molto può dipendere dall’effettiva genesi del rapporto con la banca – cioè dalle autentiche ragioni che hanno suggerito la co‑intestazione – e anche dal suo successivo andamento; in estrema analisi, insomma, possono svolgere un ruolo decisivo la natura del rapporto tra i cointestatari, i veri interessi in gioco e in sostanza gli obiettivi che concretamente si prefigge chi intende vincere la presunzione.
Quella della contitolarità dei conti correnti bancari, in definitiva, può costituire/costituisce – ancor più dopo l’intervento della Cassazione – un problema molto delicato, perché in grado non solo ipoteticamente di dar vita a contenziosi, talora magari rilevanti [anche se forse non erano neppure immaginabili, se non nella pura virtualità, sino all’ordinanza della Suprema Corte…].
Pensiamo, ad esempio, a un conto cointestato ai due coniugi nella fase della loro separazione, consensuale o giudiziale, o in sede successoria alle controversie che possono sorgere quando un coerede pretenda di accreditare al de cuius, quindi da ricomprendere nell’asse, l’intero ammontare della giacenza di un conto cointestato con un altro coerede [un titolare di farmacia che, poniamo, abbia aperto un conto cointestato con un figlio provocando, al momento del decesso, reazioni da parte di un altro figlio].
Sono vicende che sono insorte anche in passato, naturalmente, ma che oggi possono assumere ben altra fisionomia.
(stefano lucidi)
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