(commercio, tutela della concorrenza, tutela della salute)
Abbiamo saputo che nel corso di qualche ispezione è stata contestata ad alcune farmacie la mancata apposizione sulle confezioni di alimenti e di integratori del prezzo al pubblico riferito all’unità di misura relativa al prodotto messo in vendita. In altre parole non basta indicare che il prezzo di un latte per bambini del peso di 400 grammi è 10 euro, ma bisogna aggiungere che il prezzo del suddetto latte è di 25 euro al chilogrammo.
Esiste davvero una norma che impone questa ulteriore indicazione? E quali sono le sanzioni previste per l’eventuale inosservanza?
È un tema che abbiamo affrontato quattro o cinque volte, specie alcuni anni fa dopo l’approvazione del Codice del Consumo [D.lgs. 206/2005]: qui comunque se ne parla anche sotto aspetti diversi e inoltre abbiamo voluto cogliere l’occasione per fare qualche cenno alle questioni tutt’altro che banali che derivano dagli inevitabili “incroci” sul piano legislativo [che possono essere numerosi] tra le tre materie enunciate nel “sottotitolo”.
Dunque, è chiaro intanto che – trattandosi in questo caso di “non‑farmaci”- si applicano le regole generali in materia di commercio, valide quindi per tutti gli esercizi di vendita al pubblico, farmacie comprese.
- L’art. 14 del Codice del Commercio
Ora, l’art. 14 del D.lgs. 114/98 (la “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, il cd Codice del Commercio) dispone testualmente che: “(i) prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo” [comma 1].
“Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico” [comma 2].
“I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 2” [in pratica: se il prezzo della confezione è stampigliato in maniera ben visibile e chiara sulla confezione stessa non è necessaria la collocazione di un cartellino con l’indicazione del prezzo – n.d.r.] [comma 3].
“Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura” [teniamo a mente questa prescrizione perché la richiameremo tra poco] [comma 4]
Già da qui si ricava che l’obbligo di evidenziare/indicare il prezzo di vendita nei diversi modi che abbiamo appena letto vale soltanto per i prodotti esposti al pubblico, e pertanto vi sono evidentemente sottratti quelli contenuti nelle scaffalature chiuse, nel retro della farmacia e in generale in locali dell’esercizio non accessibili alla clientela.
Di conseguenza, per venire più specificamente al quesito, se nel singolo caso le modalità di vendita del latte per bambini non prevedono l’esposizione delle confezioni al pubblico, non può sorgere nessun obbligo di indicazione del prezzo, né della confezione come tale né del prodotto per unità di misura (Kg nel nostro caso).
- L’art. 14 del Codice del Consumo e l’obbligo di indicare entrambi i prezzi
Diversamente, considerato che il citato comma 4 dell’art. 14 del Codice del Commercio fa salve “le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al pubblico per unità di misura”, è necessario tener conto – se il prodotto è esposto al pubblico – anche della prescrizione dell’art. 14 [ non è un errore di battitura perché sono due diversi artt. 14…] del Codice del Consumo, il cui comma 1 dispone che: “(a)l fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori [e quindi esposti al pubblico per la vendita] recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura […].
Nel successivo art. 16 sempre del Codice del Consumo viene bensì anche prevista una serie di esclusioni da quest’obbligo in cui però non rientrano i prodotti alimentari confezionati, e perciò neppure i latti per la prima infanzia.
Si può allora ragionevolmente concludere che il prodotto – sempreché sia esposto al pubblico per la vendita – deve indicare entrambi i prezzi [per confezione e per unità di misura], appunto “secondo le disposizioni vigenti”.
- Le sanzioni
Quanto alle sanzioni, sono quelle previste dall’art. 22, comma 3, del Codice del Commercio – richiamato dall’art. 17 del Codice del Consumo – che vanno da € 516,00 a € 3098,00.
Ora, visto che la norma sanzionatoria fa generico riferimento all’art. 14 del Codice del Commercio – che prescrive la doppia indicazione [per confezione e per unità di misura] – si potrebbe sospettare che, in caso di omissione di entrambi i prezzi, la sanzione possa essere raddoppiata; ma in realtà la condotta omissiva è unica ed è violato soltanto l’art. 14 del Codice del Consumo, tanto più che – diversamente – non si potrebbe neppure applicare il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della l. 689/81, che non contempla infatti tale ipotesi.
Dunque, la sanzione sembra possa/debba essere una soltanto.
- Commercio, tutela della concorrenza, tutela della salute
Passando brevemente al “sottotitolo” di queste note, bisogna ricordare che, a seguito della riforma del 2001 del famoso Titolo V della Costituzione [rammentate il referendum‑Renzi di quasi 3 anni fa che avrebbe voluto introdurre ulteriori e incisive modifiche?], “spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” [art.117, quarto comma, Cost.], cosicché la materia del commercio, non essendo “espressamente riservata ecc.”, è di competenza esclusiva del legislatore regionale.
Questo però non vuol dire la caducazione di diritto delle norme di legge statale previgenti alla riforma costituzionale [come è previgente il Codice del Commercio] che abbiano disciplinato il commercio, ma soltanto la prevalenza su di esse di disposizioni di legge regionale che successivamente abbiano disposto o dispongano in materia.
- Commercio e tutela della concorrenza
Senonché, ed eccoci agli aspetti più cospicui, dal 2001 è di competenza esclusiva del legislatore statale, tra le altre, anche la “tutela della concorrenza” [art.117, comma 2, lett. e)] e, come molti di voi avranno forse potuto cogliere, sono sempre più frequenti, anche in omaggio alla normativa comunitaria, i casi in cui una legge dello Stato – intervenendo, anche senza affermarlo in termini espliciti, proprio a “tutela della concorrenza” – incide direttamente o trasversalmente
– su materie di competenza esclusiva della Regione, proprio come quella sul commercio;
– o di legislazione c.d. concorrente Stato-Regioni, come la “tutela della salute”;
precludendo in ambedue i casi qualsiasi produzione normativa al legislatore regionale, cui invece, come noto, sono consentite disposizioni di dettaglio quando in una materia di legislazione concorrente il legislatore statale – senza brandire l’arma della “tutela della concorrenza” – si sia “limitato” a dettare principi fondamentali [quel che vale soprattutto, per quanto ci riguarda, in materia appunto di “tutela della salute”].
Soffermandoci ora un momento sul commercio, se è vero che le norme statali inequivocabilmente “pro‑concorrenziali” – come ad esempio quella sulla piena liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali [inserita in uno dei “provvedimenti Monti”, ed esattamente nel Salva Italia del 2011] – sono certamente del tutto impenetrabili per il legislatore regionale, altrettanto però deve dirsi per altre che perseguano queste stesse finalità.
Intendiamo riferirci, in particolare, al citato art. 14 del Codice del Consumo, da cui deriva – come si è visto – l’obbligo di indicare per il latte per bambini [quando la confezione sia esposta al pubblico] il prezzo sia per confezione che per unità di misura: sembra infatti deporre per la natura “pro‑concorrenziale” anche di tale disposizione il suo incipit [“(a)l fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, ecc.], che quindi la renderebbe non modificabile anche per il legislatore regionale. L’obbligo, insomma, parrebbe irrimediabilmente duplice.
- Tutela della salute e tutela della concorrenza
Ma queste considerazioni sul rapporto tra “tutela della concorrenza” e “commercio” valgono almeno in parte anche per il rapporto tra “tutela della concorrenza” e “tutela della salute”, nella quale ultima il legislatore statale finisce per poter entrare in una duplice veste: o agendo anche qui con misure “pro-concorrenziali” e perciò quale soggetto competente in via esclusiva [sbarrando così le porte, anche in questo caso, al legislatore regionale] oppure esercitando il potere legislativo concorrente, provvedendo pertanto alla sola “determinazione dei principi fondamentali” [di più non gli è permesso] e in tale evenienza lasciando alle Regioni l’emanazione di norme di dettaglio.
Fino a qualche tempo fa non avevamo grandi dubbi, anche perché la Corte Costituzionale aveva chiarito bene come stessero le cose: nella “tutela della salute” rientra anche a pieno titolo l’assistenza sanitaria e con essa anche l’assistenza farmaceutica e dunque, in definitiva, la disciplina del servizio farmaceutico.
Da alcuni anni però numerosi provvedimenti statali stanno mutando profondamente lo scenario e, per quel che riguarda il nostro settore, la giurisprudenza – nello scrutinio in particolare del Crescitalia [accompagnato o seguito da quello della l. 124/2017] – sta ascrivendo alla “tutela della concorrenza” non solo le disposizioni dell’art. 11 sicuramente “pro‑concorrenziali” [come il comma 8 sulla liberalizzazione di orari e prezzi], ma perfino l’intero compendio regolatorio (che vi è contenuto) della pianificazione del servizio farmaceutico territoriale, con tutto quel che ne deriverebbe [e sarebbe tanto…] nei riflessi sulla potestà legislativa regionale.
Ma sarebbe proprio un male, se finisse così?
(gustavo bacigalupo)
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