Qualche giorno fa avete parlato di cartelle esattoriali, di estratti di ruoli e di notifiche, ma il mio problema mi sembra leggermente diverso: infatti mi è stata notificata una cartella ma a un indirizzo pec che avevo aperto tre anni fa per ragioni personali, e non invece all’indirizzo pec della farmacia o a quello mio professionale.
È regolare?
In alcune Sediva News [v. in particolare quelle del 19/01/2022 e del 14/07/2022] abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente dell’importanza che ormai da tempo sta assumendo sempre più l’indirizzo PEC.
In queste ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso “a tamburo battente” parecchi atti: avvisi di liquidazione, controlli formali, cartelle di pagamento, ecc.…, la cui notifica era stata in precedenza – come forse ricorderete – sospesa per effetto dell’emergenza Covid.
È quasi superfluo precisare che ormai l’indirizzo PEC – quale domicilio digitale di imprese in forma individuale o societaria [quindi, di tutte le farmacie] – è la destinazione ultima di qualsiasi provvedimento dell’AdE […ma non solo].
Tuttavia, perché la notifica di un atto tramite PEC si possa considerare valida, è necessario che l’indirizzo di posta certificata del destinatario sia proprio quello iscritto nel Registro INI-PEC, diversamente dovendo ritenere la notifica irrimediabilmente viziata e insanabile.
In tale ultima evenienza, è chiaro, saremmo in presenza di un valido motivo di impugnazione, con ampia possibilità di successo.
Una volta di più, come vedete, è necessario prestare sempre la massima attenzione – consultandolo anche quotidianamente – all’indirizzo PEC al quale avete ricevuto la notifica di un atto, perché, ai fini appunto della validità della notifica, è imprescindibile che si tratti del vs. indirizzo PEC risultante dal Registro INI-PEC.
È pur vero che generalmente l’Agenzia delle Entrate [ma anche le amministrazioni e/o gli organi a essa collegati] hanno cura di evitare di trasmettere i provvedimenti impositivi a indirizzi PEC diversi da quelli regolarmente annotati nel Registro INI-PEC, ma i casi di deviazione – per disordine organizzativo o negligenza delle burocrazie o per altro – non sono così infrequenti come dovrebbe essere.
E allora, ribadiamolo ancora una volta, controllo giornaliero della vs. PEC risultante dal Registro.
(matteo lucidi – aldo montini)
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