Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. I n. 20640 del 31/07/2019), la banca ha l’obbligo d’informare prontamente il correntista del mancato buon esito del versamento di imposte e contributi mediante F24, perché diversamente è obbligata al risarcimento del danno derivante dall’iscrizione a ruolo notificata all’interessato per effetto appunto del mancato pagamento nei termini previsti dalle norme fiscali/contributive.
Vale la pena entrare un minimo nei dettagli di questa specifica vicenda [anche perché riguarda in pratica un caso concreto che ci è stato appena sottoposto dal socio amministratore di una snc titolare di farmacia], considerato che i versamenti di imposte e contributi con il mod. F24 tramite il canale bancario costituiscono ormai la regola per tutti i contribuenti e non soltanto per imprenditori e professionisti.
Dunque, nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte il correntista, dopo lo sfortunato episodio che lo aveva riguardato, citava in giudizio l’istituto per ottenere la condanna al risarcimento del danno provocato appunto dalla violazione degli obblighi informativi derivanti dalla disciplina del mandato e del rapporto di c/c [e naturalmente con riferimento specifico proprio all’affidamento dell’incarico di pagare una somma dovuta a titolo di IRPEF mediante mod. F24].
Tuttavia, sia il Giudice di pace (in primo grado) che il Tribunale (in funzione di giudice d’appello) non ritenevano sussistente la responsabilità contrattuale della banca perché il mancato rispetto della scadenza fiscale – e l’iscrizione a ruolo che ne era conseguita – sarebbero state causate dall’errata compilazione del mod. F24 da parte dello stesso correntista e quindi, in definitiva, imputabili ad un comportamento di quest’ultimo e non della banca.
D’altro canto – sostenevano sempre i giudici di merito – l’istituto di credito aveva annotato lo storno del pagamento nella comunicazione dell’estratto conto trimestrale, oltre ad avere tentato di raggiungere il correntista telefonicamente.
Insomma, secondo il Tribunale, la banca avrebbe assolto pienamente i propri obblighi informativi non potendosi d’altronde pretendere che il funzionario addetto allo sportello sia tenuto a verificare che il cliente compili correttamente il mod. F24.
Ma su questa impostazione gli Ermellini non si sono trovati d’accordo.
Tra gli obblighi del mandatario (banca) figura infatti non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso viene conferito, ma anche di quelli preparatori e strumentali, nonché di quelli che ne costituiscano il necessario complemento.
Inoltre – continua la Suprema Corte – spetta al mandatario (banca) l’obbligo di informare tempestivamente il mandante (cliente) della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari all’esatto espletamento dell’incarico (nel nostro caso l’F24 compilato erroneamente).
In altri termini, anche ammesso che l’istituto non sia tenuto a rilevare tale circostanza nel momento esatto in cui accetta di eseguire l’operazione [e cioè a controllare “allo sportello” che il cliente compili correttamente il mod. F24], “occorre tener presente i principi generali che governano il contratto di mandato quanto alla responsabilità della banca successivamente alla constatata impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione …”; nel caso di specie, quindi, “è evidente che la banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno informare senza indugio la signora G. della mancata esecuzione dell’operazione che le era stata affidata”.
E a tale fine lo storno del pagamento annotato nell’immediatezza del fatto non soddisfa quell’obbligo di informativa, trattandosi di un’operazione contabile che resta nella sfera interna del soggetto che la esegue (la banca) e non certo di una comunicazione a carattere recettizio, costituita invece dall’invio al cliente dell’estratto conto trimestrale, avvenuta però ben oltre il termine di pagamento dell’imposta (provocando l’emissione della cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate).
In conclusione: la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa a quest’ultimo in diversa composizione affinché si pronunci nuovamente – secondo i principi esposti, s’intende – [anche] sulla domanda di risarcimento presentata dal correntista.
È una decisione che per la verità non sembra pienamente condivisibile, ma resta una pronuncia della Suprema Corte con l’autorità che reca con sé, anche se non sarebbe consigliabile eccedere in… negligenze neppure a uno “sportello” bancario.
(federico mongiello)
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