Uno dei miei genitori, deceduto recentemente, ha disposto della farmacia con un testamento soltanto a mio favore, ma non dovrebbero esserci lesioni di legittima né per l’altro genitore, né per mia sorella perché il residuo asse ereditario è abbastanza consistente e dovrebbe essere in grado di evitare questioni tra eredi che sono sempre odiose, ammesso ma non concesso nel mio caso che gli altri eredi possano avere propositi di rivendicare qualcosa sulla farmacia.
Non essendo però io un farmacista il dubbio riguarda la possibilità o meno di subentrare personalmente, anche perché gli uffici che ho sentito non sembrano del tutto d’accordo tra loro: ma se il subentro fosse possibile, quale sarebbe la forma consentita?
Lei è dunque l’unico erede – supponiamo per effetto di un legato testamentario – e perciò pieno proprietario della farmacia: non può acquisirne la titolarità perché al momento il diritto di esercizio in forma individuale può essere riconosciuto soltanto a favore di un farmacista idoneo, e però può condurla legittimamente in forma di impresa individuale, come se si trattasse cioè di una qualunque impresa commerciale.
Questa sua gestione provvisoria potrà durare fino al compimento del sesto mese dalla presentazione della dichiarazione di successione di Sua madre [ma il tempo limite dovrebbe comunque essere di diciotto mesi dal decesso, e in questo senso c’è anche un precedente di Tar]: lo prevede il comma 9 dell’art. 7 della l. 362/91, che è una disposizione tuttora pienamente in vigore anche se qualche ente/ufficio sembra pensarla diversamente.
Dovendo allora comunque escludere, almeno allo stato, qualunque serio percorso negoziale che possa permetterLe di vedersi personalmente assentire [anche] la titolarità dell’esercizio, l’obiettivo che si prefigge può essere raggiunto soltanto – ma è un buon percorso sotto molteplici aspetti – conferendo l’azienda ereditata in una srl unipersonale [di cui Lei, pur non farmacista, sarebbe evidentemente l’unico socio] che sarà pertanto legittimata a essere riconosciuta anche titolare della farmacia.
Riprendendo infatti osservazioni da noi almeno in parte già proposte, l’art. 7, comma 1, della L. 362/91 – come integrato dall’art. 1, comma 157, lett. a), della L. 124/2017 – dispone, come ormai sappiamo bene, che “sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità delle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata”.
E, non c’è dubbio, sono società di capitali sia le srl pluripersonali come le srl unipersonali, che neppure ai nostri fini possono infatti essere considerate un tipo/forma di società a sé stante: depone evidentemente in questa direzione anche la prescrizione dell’art. 2463, comma 1, c.c. secondo cui la società a responsabilità limitata “può essere costituita con contratto o con atto unilaterale”, così ammettendo la possibilità dell’unicità del socio fin dalla costituzione della società come in un qualunque momento successivo della vita societaria.
Quel che d’altronde nell’odierno sistema di diritto commerciale distingue la srl unipersonale da quella pluripersonale afferisce soprattutto ad alcune misure di garanzia nei confronti dei terzi previste soltanto per la prima a bilanciamento dell’unipersonalità della compagine sociale, ma per il resto l’una può ragionevolmente essere equiparata all’altra.
In principio, insomma, non si configurano ostacoli che possano impedire alle srl unipersonali di assumere anche la titolarità di una o più farmacie, al pari delle loro “sorelle” pluripersonali.
Nel Suo caso, perciò, la titolarità della farmacia – che non è come tale caduta in successione, essendo Lei subentrato soltanto nel diritto di disporne, oltre che nella proprietà dell’azienda sottostante – verrebbe trasferita alla srl unipersonale per effetto di un Suo preciso atto di disposizione innestato magari nello stesso negozio di conferimento, con il ricongiungimento così dell’azienda al diritto di esercizio e il conseguente assentimento della titolarità a nome della srl unipersonale conferitaria dell’azienda e cessionaria del diritto di esercizio.
Si tenga però presente che l’elaborazione giurisprudenziale della Legge Concorrenza, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare, è appena iniziata e sarà un lavoro lungo e complesso perché coinvolge non tanto e non solo le due branche primarie dell’ordinamento [diritto pubblico e diritto privato] quanto in realtà le diverse discipline giuridiche [il diritto amministrativo su tutte, perlomeno finora] riconducibili all’una o all’altra, e senza contare la presenza del convitato non proprio di pietra che è il diritto comunitario, prevalente – come noto – sul diritto interno degli Stati membri.
Questo per dare un’idea di come possa rivelarsi laboriosa l’opera interpretativa/ricostruttiva giurisprudenziale di alcune norme di settore previgenti alla l. 124/2017 [e quindi, se non accade altro, non dell’intero sistema farmacia…] alla luce appunto della Legge Concorrenza e, s’intende, non ci riferiamo soltanto al nodo tuttora aggrovigliatissimo delle incompatibilità.
Del resto, se l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato risolverà [auspicabilmente] entro tre o quattro mesi, ma in un sol colpo, le due questioni che hanno assillato/assillano gli assegnatari di sedi nei vari interpelli dei concorsi straordinari [titolarità sociale o contitolarità, da un lato, e “doppia assegnazione”, dall’altro], non potrà probabilmente andare allo stesso modo per le tante altre problematiche che via via vediamo sorgere nella pratica quotidiana [dovute anche, per la verità, alle incertezze e le disparità di vedute che caratterizzano su alcuni aspetti cruciali – e non di rado, di notevole rilievo anche economico per gli interlocutori privati – l’operato degli uffici di Regioni, Comuni e Asl].
Infatti, intersecandosi spesso direttrici di comportamento attinenti a discipline giuridiche diverse [pensate soltanto al diritto societario e al diritto amministrativo che in questa materia non spingono sempre verso uno stesso approdo], è inevitabile che in molti casi le soluzioni finali si facciano attendere parecchio, lasciando in piedi a lungo perplessità robuste su snodi magari di grande importanza per le scelte che gli interessati possono/devono assumere, e non è plausibile che, ad esempio, le SS.UU. della Cassazione o la stessa A.p. del CdS possano di frequente intervenire con tempestività a risolvere tutto.
Tornando al quesito, abbiamo d’altra parte già detto delle incertezze che potrebbero circondare anche l’assunzione della titolarità di una o più farmacie da parte di una srl unipersonale, e in particolare abbiamo esaminato il caso in cui l’unico socio sia un non farmacista, oppure sia bensì un farmacista idoneo che però, avvalendosi dello schermo della srl unipersonale da lui partecipata in via esclusiva, assuma la titolarità di più farmacie.
Soffermandoci qualche istante sulla prima ipotesi – quella che evidentemente Le interessa, ma che si sta diffondendo sempre più – si può ad esempio sospettare che al socio unico possa ritenersi estesa la disciplina che riguarda il titolare individuale e che quindi gli sia richiesto [ai sensi dell’art. 12 della l. 475/68] anche lo status di farmacista idoneo.
Potrebbe quindi prendere corpo [anche se personalmente non lo crediamo] proprio questa ipotesi, e allora il socio unico non solo dovrebbe essere ineludibilmente una persona fisica – con la conseguente esclusione di qualsiasi società e dunque perfino delle holding di partecipazione che si stanno sempre più affermando anche in questo settore [immaginate tuttavia quanto fracasso ne deriverebbe…] – ma inoltre non potrebbe in ogni caso trattarsi né di un “non farmacista”, né di un “semplice” farmacista.
Forse però è proprio questo dubbio ad aver indotto qualcuno, o qualche ufficio pubblico o privato, ad insinuarLe sospetti sulla legittimità dell’operazione.
Ma per quanto ci riguarda possiamo riferirLe che nella dozzina di casi in cui più o meno ci siamo occupati di una vicenda come questa l’amministrazione competente non ha mostrato in sostanza incertezze nel riconoscere titolare della farmacia una srl unipersonale con l’unico socio non farmacista.
Quindi, almeno per noi, via libera al percorso indicato all’inizio.
(gustavo bacigalupo)
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