Ho sentito parlare di un contributo deliberato dall’Enpaf sull’occupazione e vorrei, se vi è possibile, ricevere qualche indicazione più precisa.
Premesso che gli uffici dell’Enpaf sono in grado generalmente di far fronte a richieste di chiarimenti sulle iniziative dell’Ente, quel che del resto fanno con grande cura dell’iscritto, il quesito evoca in pratica la deliberazione n. 70 del 19/12/2018 con cui l’Enpaf ha istituito un contributo a favore delle farmacie per agevolare l’occupazione di farmacisti (giovani o ultracinquantenni disoccupati da almeno sei mesi).
Tutti i dettagli sono reperibili al link: http://www.enpaf.it/sostegno-per-loccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione e per vs. comodità rendiamo disponibile in allegato anche il relativo regolamento.
In ogni caso, può esser utile riassumere, qui di seguito, i punti principali dell’agevolazione per darvene almeno un’idea sintetica ma immediata.
Destinatari. Sono i farmacisti titolari di farmacia o di parafarmacia, sia in forma di impresa individuale che societaria, purché in quest’ultimo caso la maggioranza delle quote di partecipazione appartenga a farmacisti iscritti all’Enpaf.
Assunzioni agevolate. Sono tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine – stipulati successivamente al 1/1/2019 che riguardano due categorie di lavoratori:
- farmacisti di età non superiore a trent’anni;
- farmacisti di età pari o superiore a cinquant’anni disoccupati da almeno sei mesi;
Come si calcola il contributo. Il contributo, riconosciuto per i rapporti di lavoro con anzianità minima di 8 mesi e per una durata massima di 36 purché continuativi, è calcolato in percentuale del costo della retribuzione ordinaria lorda sostenuto per il periodo di riferimento in misura crescente in funzione della durata del rapporto, ed esattamente:
- 8 mesi 20%
- 17 mesi 25%
- 26 mesi 30%
- 36 mesi 40%
La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto per il quale può essere richiesto il contributo (cioè dopo 8/17/26/36 mesi) e per non più di 3 contratti di lavoro.
Sul funzionamento del contributo troviamo sul sito dell’Enpaf quest’esempio che crediamo opportuno riportare pressoché fedelmente.
È il caso di un rapporto di lavoro stipulato in data 2/1/2019: ebbene, la domanda potrà essere presentata dalla farmacia a partire dal 2/9/2019 (cioè dopo 8 mesi) unitamente alle buste paga relative all’intero periodo e alla documentazione richiesta dal regolamento, e il contributo erogato sarà pari al 20% degli oneri salariali sostenuti.
Le successive istanze potranno essere presentate quando siano trascorsi dalla data di stipula del contratto (nell’esempio, il 2 gennaio 2019):
- 17 mesi, per un contributo pari al 25%;
- 26 mesi, per un contributo pari al 30%;
- 36 mesi, per un contributo pari al 40%.
Il rapporto di lavoro, attenzione, deve comunque essere ancora in atto al momento di presentazione della domanda e però – come è inevitabile – il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento fissato di 400mila euro, e dunque è bene affrettarsi, se naturalmente si è interessati, ma senza perdere di vista, s’intende, il rispetto integrale di tutte le altre condizioni previste dal regolamento che perciò è da consultare con la dovuta attenzione.
Infine, come accennato, la modulistica sarà disponibile nel prossimo mese di settembre e probabilmente l’Enpaf fornirà tempestivamente informazioni ulteriori.
(alessia perrotta)
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