Altri miei colleghi, e anche  società titolari di più farmacie, fanno produrre da terzi  integratori da vendere al dettaglio con il marchio della farmacia o della società.
È necessario assicurarsi per il caso di danni derivanti dall’assunzione di questi integratori da parte della clientela?

 

È facile ipotizzare che il cliente, nel caso in cui fosse in grado di dimostrare il nesso di causalità tra l’assunzione dell’integratore e lo stato di malattia o di malessere che egli assuma essere derivato dal consumo del prodotto, si rivolgerebbe proprio alla farmacia non potendo del resto conoscere, o comunque potendo legittimamente disconoscere, il rapporto sottostante tra la farmacia e il terzo produttore dell’integratore.

È perciò imprescindibile in primo luogo che la farmacia si faccia rilasciare dal produttore – al momento stesso del perfezionamento degli accordi di produzione – una “manleva” che, se pure non potrà certo sottrarre alle sue eventuali responsabilità verso il cliente la farmacia, possa permettere a quest’ultima, se chiamata e obbligata a risarcire la persona danneggiata, di rivolgersi a propria volta nei confronti del terzo, ricorrendo naturalmente i presupposti per chiamarlo in causa [ad esempio quando si tratti di prodotti realizzati in difformità alle formulazioni specifiche fornite e/o ai principi della corretta produzione].

Inoltre, trattandosi di vicende rientranti verosimilmente nell’area della responsabilità civile del farmacista, e quindi nella sfera di efficacia della polizza generale sulla r.c., è in ogni caso necessario che – quantomeno – la sua copertura sia estesa espressamente anche alla farmacia come tale e per qualunque tipologia di danno a terzi.

(matteo lucidi)

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