Sono socio di una snc titolare di una farmacia vinta con due colleghi nel concorso straordinario e aperta da circa due anni.
Anche a noi, come a tutte le altre società, è consentito nominare come direttore tecnico un farmacista diverso da noi ma in possesso dell’idoneità? E in tal caso possiamo riconoscergli una minima partecipazione alla società?
Prescindendo dal modo di rilascio della titolarità della farmacia ai coassegnatari e covincitori della sede, e quindi prescindendo dalla soluzione “titolarità pro quota” o “titolarità sociale” [ma nel Suo caso sembra certo che la Regione abbia adottato questa seconda soluzione], la vs. snc – al pari di tutte le società, di persone o di capitali, titolari o semplici gestori di farmacia e indipendentemente che si tratti di una società formata tra i coassegnatari di una sede o formata al di fuori di un concorso straordinario – è legittimata dal 29/8/2017, cioè dall’entrata in vigore della Legge Concorrenza, a incaricare della direzione responsabile della farmacia sociale un socio come un non socio, perciò anche un soggetto estraneo alla compagine sociale.
L’unica condizione richiesta è che il direttore responsabile sia un farmacista idoneo, come anche il quesito ha osservato.
In tal senso è comunque anche il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 3/1/2018 che pertanto, almeno qui, non ha generato dubbi o incertezze.
Ma il parere, e rispondiamo così all’altro Suo interrogativo, ha anche precisato – discostandosi dalle indicazioni espresse al riguardo dal Min. Salute che aveva formulato i cinque quesiti che sappiamo [uno dei quali concernente in sostanza anche la questione specifica che Lei ha posto] – che alle società di persone o di capitali costituite tra i coassegnatari di una sede in un concorso straordinario non potrebbero partecipare, per l’intero triennio di convivenza forzata [quindi non oltre], persone fisiche [farmacisti o non farmacisti] diverse dai vincitori e neppure, ovviamente, altre società di persone o di capitali.
Queste preclusioni cesseranno in un sol colpo al compimento del triennio e dunque a tale data la vostra si allineerà a tutte le altre società titolari di farmacia/e.
(gustavo bacigalupo)
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