[… neppure quella di un socio, perché deve essere propria della società]

Tra qualche giorno dovrò conferire in una sas la mia farmacia: dovrò comunicare alla camera di commercio una specifica pec per la sas o posso utilizzare quella mia professionale?

La Pec, quando diventa domicilio digitale [cioè quando, come è la regola, viene comunicata dalle imprese in forma individuale o societaria alla CCIAA, e, dai professionisti, all’albo di appartenenza], assume notoriamente un ruolo decisivo – che nei fatti diventa anzi imprescindibile – nei rapporti tra l’impresa [o il professionista] e qualsiasi terzo.
Il dl. Semplificazioni [dl 76/2020], infatti, prevede/prevedeva che in sede di costituzione o comunque entro il 1° ottobre 2020 le imprese devono/dovevano comunicare l’indirizzo Pec ove eleggere il proprio domicilio digitale, che è il luogo virtuale in cui il titolare della Pec vuole ricevere le comunicazioni in formato digitale aventi valore legale.
Tale indirizzo Pec, ai sensi dell’art. 1.7 del Decreto in data 27 aprile 2015 del MISE d’intesa con il Min. Giustizia, dovrà esser comunicato al R.I. e: “L’ufficio del registro delle imprese, con modalità automatizzate, verifica che l’iscrizione di un indirizzo, di posta elettronica certificata sia univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa. In caso negativo, cioè, nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l’ufficio applica le disposizioni di cui al punto 1.5, secondo periodo [invito alla presentazione di un nuovo indirizzo Pec entro dieci giorni, termine scaduto il quale “procede alla cancellazione dell’indirizzo in questione”].”
Pertanto, la pec comunicata alla competente CCIAA quale domicilio digitale dovrà essere “univocamente ed esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa”, non valendo “indirizzi” riconducibili ad altra impresa o professionista.
Di conseguenza, eccoci al punto, l’indirizzo professionale del titolare, o di un socio, non potrà essere utilizzato e comunicato alla CCIAA quale indirizzo dell’impresa e dunque come suo domicilio digitale.
Era/è questa la conclusione su cui vogliamo richiamare ancora una volta l’attenzione, rinnovandovi perciò l’invito – caldo e fermissimo – a controllare giornalmente e immancabilmente la Pec, perché dal 2020 la Pec è il domicilio digitale della vs farmacia.

(aldo montini)

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