[…cioè dai titolari di partita iva e “collegati”]

Gli ISA non sono pronti.
Questi indici sintetici di affidabilità fiscale sono costituiti da due modelli per l’attribuzione dell’ormai famigerato “voto” da attribuire a ogni contribuente: il primo, molto simile agli [abrogati] studi di settore; il secondo, fornito dall’Agenzia delle Entrate, concerne invece la “vita fiscale” del titolare della partita iva degli ultimi otto anni.
Ed è proprio questo secondo modello [o, meglio, il software che lo elabora] a mancare all’appello, cosicché il Parlamento – in sede di conversione del Decreto Crescita – ha approvato un emendamento che prevede lo slittamento del termine del versamento delle imposte al 30 settembre 2019.
Viene perciò superato, se non succede qualcosa di diverso e/o imprevedibile nei prossimi giorni, il recentissimo DPCM che, come abbiamo reso noto [v. Sediva News dell’11.06.2019], per gli stessi motivi prevedeva una proroga al 22 luglio, fermo – beninteso – che anche questo ulteriore slittamento riguarda soltanto i contribuenti soggetti agli ISA e perciò i titolari di partita iva con fatturato annuo non superiore a 5.164.568,99 euro.

VI RIENTRANO, BENEFICIANDO DUNQUE DELLO SLITTAMENTO AL 30 SETTEMBRE P.V. E PURCHE’ SI TRATTI DI FARMACIE CON FATTURATO ANNUO 2018 NON SUPERIORE AL DETTO LIMITE:

  • tutti i titolari, in forma individuale o in forma di società;
  • tutti i soci delle società titolari, sia di persone che di capitali, a condizioni per queste ultime – ove srl – che abbiano optato, od optino ora per il 2018, per il c.d. regime di trasparenza [per il quale, giova ricordarlo, la tassazione dei soci è la stessa dei soci delle società di persone]; e infine
  • tutti i collaboratori in imprese familiari [e anche eventuali residui/superstiti associati in partecipazione con apporto di lavoro].

N.B. Per effetto della proroga, tuttavia, il pagamento rateale delle imposte subirà verosimilmente una “contrazione”, nel senso che verranno forse ammesse soltanto tre rate (settembre, ottobre e novembre) elevando così in termini consistenti – e ancor più per gli importi di maggior rilievo – l’ammontare di ciascuna rata.
Per di più, questa ridotta rateazione avvicinerà sensibilmente – come è facile comprendere – la scadenza del II acconto di novembre e dunque, in definitiva, il titolare di partita iva e gli altri soggetti interessati alla proroga dovranno aver cura di gestire con accortezza le loro provviste finanziarie, diversamente rischiando che il beneficio (almeno in apparenza) della proroga possa trasformarsi inopinatamente in qualche pregiudizio.

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Resta conseguentemente fissato al 30 giugno 2019, con differimento però al 1° LUGLIO p.v. poiché il 30 cade di domenica, il termine di versamento delle imposte per:

– i non titolari di partita iva [i c.d. comuni mortali];

– i titolari di partita iva c.d. minimi e i c.d. forfetari;

– i titolari di partita iva con fatturato superiore al citato importo limite di 5.164.568,99 euro.

(Studio Associato)

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