Sono socio di una snc alla quale è stato riconosciuto un credito d’imposta per il Mezzogiorno per 15.000 euro. Volevo chiedervi se è possibile utilizzare questo credito della società anche per compensare le imposte e contributi dovuti dai soci?

È possibile riconoscere la trasferibilità ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, secondo quanto era già disposto dall’art. 8 della legge 388/2000, in virtù del principio generale di trasparenza contenuto nell’art. 5 del D.P.R. 917/1986.
In particolare, è stata riconosciuta alla società di persone la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sia per compensare imposte e contributi dalla stessa dovuti, sia assegnandolo, tutto o in parte, ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Quindi, ciascun socio – in quanto titolare del cosiddetto “reddito di partecipazione”, che non è altro che una mera ripartizione del reddito prodotto dal soggetto partecipato [appunto la società di persone] – potrà utilizzare la quota di credito assegnatagli per compensare propri crediti tributari o contributivi, dandone evidenza nella sua dichiarazione dei redditi.
La Legge 2018/2015 (Legge di Bilancio 2016) non richiama questa opportunità ma, essendo stata redatta dal legislatore sulla falsariga della precedente (legge 388/2000), ci pare di poter senz’altro confermare che il credito d’imposta della società può essere trasferito ai soci.
Le ricordiamo per concludere che la scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazione dei redditi della società che ha ottenuto il credito che da quella presentata dai soci.

 (andrea raimondo)

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