Sono in procinto di eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia su un mio appartamento dal quale si ricaveranno al termine dei lavori due unità immobiliari autonome da accatastare separatamente. Vorrei sapere se il limite di spesa di 96.000 euro ai fini fiscali deve far riferimento all’unico immobile “di partenza”, o se può calcolarsi per ciascun immobile risultante dall’intervento e quindi in pratica 96.000 per ognuno di essi.
La risposta è negativa.
Con circolare n. 121 del 11/05/1998 dell’(allora) Ministero delle Finanze, infatti, fu chiarito che “ai fini dell’individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti interventi su una unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 150 milioni [si tratta naturalmente del limite all’epoca in vigore …] per ciascun periodo d’imposta, anche se al termine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome”.
È vero che il documento di prassi è parecchio risalente nel tempo ma almeno a noi non risultano pronunce successive di segno contrario; per di più la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento, recentemente aggiornata con le novità della Legge di Bilancio 2019 [che ha prorogato per l’appunto la detrazione in argomento nella versione “potenziata” dell’aliquota del 50%, in luogo dell’ordinario 36%, e del limite di spesa di 96.000 euro, in luogo dell’ordinario 48.000], include ancora la citata circolare nella lista dei documenti riportata nel paragrafo “Per saperne di più: normativa e prassi”.
In definitiva, perciò, anche in caso di “proliferazione” di immobili, lo sconto fiscale massimo fruibile resta parametrato a un solo immobile e quindi ammonta all’importo limite, ad oggi, di 96.000 Euro.
(valerio pulieri)
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