Lecito per gli Ermellini il patto con cui l’inquilino si addossa tutte le tasse e imposte gravanti sull’immobile, rimborsandole al proprietario sotto forma di integrazione del canone di locazione; e non risulterebbe sol per questo menomato il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.)
Le SS.UU. della Cassazione (n. 6882 dell’08/03/2019) hanno ritenuto valida la clausola del contratto di locazione immobiliare che addossa al conduttore – per l’intera durata del rapporto – l’onere economico di ogni tassa e imposta relativa all’immobile concesso in affitto, prevedendone il rimborso a favore del locatore-proprietario sotto forma di un’integrazione del canone di locazione pattuito.
E infatti – precisano gli Ermellini – tale clausola non istituisce l’obbligo diretto del conduttore verso il Fisco per il pagamento delle imposte a vario titolo gravanti sull’immobile, ma soltanto quello del pagamento dei relativi oneri nei confronti del locatore; e men che meno trasferisce in capo al conduttore le imposte di cui la legge fa carico al proprietario [che resta nei confronti dell’ente impositore (il Comune in questo caso, trattandosi di IMU) l’unico debitore], ma si risolve per l’appunto in una mera integrazione del canone dovuto.
Quindi, non sarebbe neppure configurabile – come invece era stato lamentato proprio dall’inquilino nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità – una violazione dell’art. 53 Cost [“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”] dato che, così operando, il prelievo fiscale non si rapporterebbe in realtà alla capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta ma a quella di altro soggetto, e cioè l’inquilino stesso.
Infatti, il canone di locazione – conclude la Suprema Corte – è un elemento contrattuale rimesso alla piena autonomia negoziale delle parti che, potendo concordare liberamente (anche) il rimborso degli oneri accessori [tra cui evidentemente anche l’IMU], non violano in alcun modo il principio sancito dall’art. 53 della Costituzione, anche tenuto conto che la normativa in materia di IMU non contempla divieti di patti traslativi.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!