La Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017 – comma 665-667), aggiungendo la lettera e-ter) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, ha introdotto a decorrere dal 2018 – e, quindi, a valere dall’imminente dichiarazione dei redditi – una detrazione Irpef del 19% senza alcun limite di importo per le spese sostenute [anche per i familiari fiscalmente a carico] a fronte dell’acquisto di strumenti di ausilio agli studenti (minori e maggiorenni) affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria.
- Cosa sono i DSA
La L. n. 170/2010 definisce i DSA in ambito scolastico come quei disturbi che “si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.
Rientrano in tale categoria:
- la dislessia;
- la disgrafia;
- la distortografia;
- la discalculia.
La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente [nelle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN è possibile prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate].
- Le spese ammissibili.
In particolare, le spese in discorso sono quelle affrontate:
- per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici previsti dalla L. n. 170/2010 e necessari per l’apprendimento;
- per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere;
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 75067 del 06/04/2018 (Par. 3) reca in particolare la definizione di strumenti compensativi e di sussidi tecnici ed informatici per i quali spetta la detrazione; e pertanto riteniamo utile riportarlo integralmente:
“Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:
– la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
– il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
– i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
– la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
– altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura”.
- Documentazione.
Per usufruire della detrazione è necessario – oltre alla ordinaria documentazione di spesa (fattura o scontrino fiscale “parlante”) – un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati, oltre naturalmente al tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.
(stefano civitareale)
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