Non si tratta certo di una novità ma è bene ribadirlo, prendendo spunto da una recentissima pronuncia della Cassazione (Ord. n. 6500/2019) che ha riaffermato questo importante principio: le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi del contribuente.

I giudici della Sez. Tributaria della Suprema Corte – occupandosi di una questione di omesso e/o insufficiente pagamento di ICI di un contribuente deceduto nel corso del giudizio –  hanno cioè confermato l’indirizzo interpretativo secondo cui le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, essendo inquadrate nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva disciplinato dalla L. 24/11/1981 n. 689, oltre che commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore.

Ad esse, pertanto, si applica la regola generale – sancita dall’art. 7 della L. n. 689 cit. – per la quale «l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi» (cfr. Cass. Sez. trib. n. 13894/2008 e n. 25644/2018).

Di conseguenza, gli eredi del contribuente subentrati nel giudizio sono stati condannati al pagamento della sola maggiore imposta.

Chi dunque incorrerà in queste situazioni sarà opportuno tenga a mente che – se si ereditano (purtroppo) i debiti fiscali dei nostri cari scomparsi – così non è per le sanzioni, e la Cassazione lo ha ricordato ancora una volta.

(stefano civitareale)

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