[…per poterne accettare una seconda in un altro concorso straordinario]

Con una mia collega stiamo per vederci assegnare una sede in un concorso e dovrebbe trattarsi di una sede molto importante perché siamo nei primissimi posti del nuovo interpello che sta per partire.
L’amministrazione regionale ha assunto però da tempo una posizione contraria alla doppia assegnazione e quindi già sappiamo per certo che in un modo o nell’altro dovremo prima rinunciare alla titolarità della farmacia che ci è stata assegnata in un precedente concorso straordinario.
Vorremmo sapere se abbiamo diritto all’indennità di avviamento perché sono quasi due anni che conduciamo la prima farmacia e, in caso affermativo, chi è tenuto a corrisponderla.

Intanto, il modo in cui vi è stata conferita la titolarità della farmacia conseguita nel primo concorso – se cioè in forma di titolarità “pro quota” o di titolarità sociale – è in questo caso indifferente, perché in tale vicenda, secondo quanto voi riferite, la seconda Regione vi precluderebbe comunque l’assegnazione laddove voi non rinunciate alla prima.
Quindi, o avviate una battaglia fino all’ultimo sangue per conservare la prima e conseguire la seconda [il ns. pensiero a questo riguardo forse lo conoscete, ma non è detto che tutte le battaglie meritino di essere combattute…], oppure – come parrebbe vostra intenzione – rinunciate [verosimilmente la seconda Regione, ovvero l’Asl e/o il Comune, pretenderanno un atto di rinuncia formale] alla titolarità della prima in qualunque delle due forme vi sia stata rilasciata, così da rendervi liberi di portare a casa senza ostacoli una “sede molto importante” all’esito dell’interpello “che sta per partire” in quest’altro concorso.

  • L’indennità di avviamento è dovuta

Ora, non c’è dubbio che per la farmacia, alla cui titolarità vi apprestereste a rinunciare, un’indennità di avviamento vi spetti: la rinuncia infatti al diritto d’esercizio [da parte di ciascuno dei due “contitolari” o, secondo l’altra delle due ipotesi, della società come tale] implica – senza necessariamente dover scomodare l’art. 112 T.U. che viene fin troppo richiamato a sproposito – un provvedimento di decadenza che a sua volta reca con sé l’applicazione dell’art. 110 dello stesso T.U., con l’obbligo pertanto a carico di chi subentrerà nell’esercizio (a titolo definitivo o provvisorio) di corrispondere al titolare rinunciatario il valore di “arredi, provviste e dotazioni” (se ovviamente sussistenti al momento del subentro) e appunto la c.d. indennità di avviamento.

  • Chi è tenuto a corrisponderla

Ma chi sarà costui?
Come abbiamo tentato di illustrare nella Sediva News del 25/09/2018, potrebbe anche trattarsi di un concorrente – graduato nello stesso concorso straordinario al cui esito avete conseguito la sede in odore di abbandono – che ne diventi assegnatario per scorrimento della graduatoria all’esito dell’interpello indetto immediatamente dopo l’ipotizzata vs. rinuncia.
Ma naturalmente è necessario che egli l’accetti [non è d’altra parte infrequente che proprio lo spauracchio dell’art. 110 possa rendere scarsamente appetibile la sede, anche se in questo caso specifico, come diremo subito, l’importo dell’indennità di avviamento non dovrebbe assumere proporzioni gigantesche…] e che poi ponga in essere tutto quanto necessario a conseguire, in forma individuale o associata, la titolarità della farmacia.

  • Le sedi “vacanti” che entrano o restano nel concorso

Qui perciò, come qualcuno forse avrà già compreso, la disposizione di riferimento è per noi il comma 6 dell’art. 11 del Decreto Crescitalia, secondo cui “…la graduatoria, valida per 6 anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”.
Guardando cioè, oltre che alla lettera, anche alla ratio della norma – che è, come ricordato parecchie volte, quella di incrementare in tempi brevi l’assistenza farmaceutica (quindi inducendo anche, ove necessario, ad ampliare l’area applicativa del “criterio di scorrimento” della graduatoria del concorso straordinario) – ci pare che negli interpelli via via successivi debbano essere incluse allo stesso modo sia [A] le sedi rurali sussidiate o soprannumerarie oggetto di rinuncia/decadenza per aver conseguito i rispettivi titolari una delle sedi messe a concorso, sia [B] quelle assegnate e poste in esercizio in un concorso straordinario ma oggetto anch’esse (per l’opposizione alla “doppia assegnazione” di una e/o l’altra delle due Regioni interessate) di rinuncia/decadenza per il conseguimento di altra sede in un altro concorso straordinario [ed è naturalmente il vs. caso, peraltro specie di questi tempi abbastanza frequente], e sia [C], infine, le sedi/farmacie dalla cui titolarità sia decaduta la formazione già assegnataria che, cammin facendo ma prima della scadenza del triennio di durata minima della “gestione associata”, abbia perduto uno o più componenti per ragioni diverse da quelle “legittimate” dal comma 7 dell’art. 11 [“premorienza o sopravvenuta incapacità”].
Si tratta d’altronde di sedi tutte egualmente diventate “vacanti” a seguito [generalmente] di “scelte effettuate dai vincitori di concorso”, e anzi, se riflettiamo, le ipotesi sub [B] e [C] riguardano sedi sin dall’origine incluse nel bando e perciò ab initio messe a concorso [differentemente da quelle sub [A] che vi entrano infatti, sempreché ubicate in comuni della stessa regione, soltanto successivamente] e che dunque anche la ratio dell’art. 11 di cui si è detto impone di mantenere all’interno della procedura assegnando di conseguenza anch’esse scorrendo la stessa graduatoria.
E’ vero che uno dei princìpi cardine che regolano i concorsi ordinari, come sapete, esclude da qualsiasi interpello successivo – destinandole a un altro e diverso concorso ordinario [ovvero assegnandole, se ancora efficace, scorrendo l’eventuale graduatoria regionale “quadriennale”] – tutte le sedi che all’esito della procedura siano state definitivamente assentite ai concorrenti con il rilascio della titolarità, pur quando in prosieguo di tempo [anche ravvicinatissimo] e per un qualsivoglia motivo costoro siano decaduti dal diritto di esercizio rendendo così le sedi stesse “vacanti”.
Ed è vero anche che nei concorsi ordinari seguono questa stessa sorte pure le farmacie resesi anch’esse “vacanti” ma per la decadenza di diritto ex art. 112 TU., cioè quando il suo titolare – partecipando a quel concorso – ne abbia accettato un’altra.

  • Deroghe a un principio cardine del concorso ordinario

E però, come abbiamo visto, al principio appena ricordato l’art. 11 del Decreto Crescitalia ha dettato espressamente per i concorsi straordinari una deroga [da interpretare per quanto ci riguarda con l’ampia latitudine già illustrata] tenendo o rimettendo in gioco – sia pure nel limite, s’intende, dei sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria – tutte le sedi che, per una o più delle ragioni di cui si è detto, medio tempore si rendano “vacanti”: e anche la ratio di questa “deroga” sta evidentemente nei termini di massima accelerazione previsti nel comma 3 dell’art. 11 [“sessanta giorni” per bandire il concorso e “dodici mesi” (!) per finire tutto (?), assegnazioni comprese…] e per ciò stesso nella finalità di incrementare l’assistenza farmaceutica il più rapidamente possibile.
Tornando alla vs vicenda, pertanto, potrà forse essere uno dei concorrenti – partecipante in forma individuale o associata e che vi segue nella graduatoria del primo concorso – a risultare assegnatario della sede da voi resa “vacante” con la vs. rinuncia/decadenza imposta della posizione assunta dalla seconda Regione; diversamente, specie all’inutile decorso dei sei anni, sarà un farmacista ad accettarla individualmente in via definitiva [per scorrimento dell’ipotetica graduatoria a efficacia “quadriennale” o all’esito di un successivo concorso ordinario] oppure in via provvisoria, utilizzando la graduatoria dell’ultimo concorso regionale.

  • Il criterio di calcolo dell’indennità

Egli, chiunque sia, sarà quindi tenuto a corrispondervi l’indennità di avviamento secondo il ben noto criterio contemplato nell’art. 110 T.U.San., che tuttavia la Cassazione – modificando il suo originario orientamento – tende a interpretare, quando la durata della gestione del precedente titolare sia stata inferiore a cinque anni, riducendo il coefficiente di moltiplicazione 3 in funzione direttamente proporzionale alla minor durata rispetto a 5 anni, e dunque il reddito medio annuo della farmacia da voi dichiarato ai fini fiscali per i due anni di effettiva gestione andrebbe in pratica moltiplicato per 1,2 (5 : 2 = 3 : x).
Dovrebbe in definitiva trattarsi di un importo non tale da scoraggiare i successivi interpellati, perché è verosimile che non si riveli particolarmente significativo.

(gustavo bacigalupo)

 

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