Siamo titolari ormai da parecchi anni delle due sole farmacie di un piccolo Comune e in base ai dati Istat una delle due è diventata in pratica soprannumeraria.
Ma giustamente il sindaco afferma di non poter sopprimere nessuna delle due e proprio per questo ha deciso di inviare alla Giunta una proposta – trasmessa anche a noi due per conoscenza – diretta a revocare la pianta organica comunale e le attuali due sedi.
In altre parole, la proposta parte dal presupposto che sia la pianta organica che le sedi farmaceutiche siano state eliminate dalla riforma del Crescitalia.
Proprio in considerazione di ciò, il sindaco propone in conclusione che, almeno fino a quando una delle due sedi non diventerà vacante e quindi continuerà a operare solo l’altra farmacia, entrambi gli esercizi potranno liberamente decidere di collocare la propria attività in qualsiasi parte del territorio comunale, salvo solo il rispetto della distanza minima di 200 mt. tra loro.
Ci terremmo ad avere il vostro parere sull’argomento.
Credete che una scelta del genere sia legittima?

Quella della sopravvivenza al Crescitalia di pianta organica e sede farmaceutica è una questione che per la verità non è più attuale ormai da tempo, ma la singolare vicenda che ci viene raccontata ci offre il destro per farvi ancora un cenno.
Dunque, la novella normativa di cui all’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. 27/2012, pur avendo astrattamente abolito – questo è vero – la pianta organica delle farmacie [come forse anche la sede farmaceutica, tant’è che la giurisprudenza ne ha a più riprese modificato la denominazione], non ha però eliminato l’obbligo di programmazione/pianificazione territoriale delle farmacie già previsto dalla l. n. 475/1968 e che il Crescitalia ha trasferito dalle Regioni ai Comuni.
I concetti di pianta organica [intesa appunto come strumento di pianificazione territoriale] e di sede farmaceutica [o zona, o ambito di pertinenza come successivamente definita dalla giurisprudenza] possono dunque dirsi ancor oggi esistenti e pienamente operanti, come peraltro certificato ripetutamente dalle numerose sentenze che infatti fanno tuttora inequivoco e costante riferimento, anche sotto il profilo terminologico, proprio a piante organiche e sedi farmaceutiche [ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 4744 del 10/06/2022; id. n. 5096 del 21/06/2022; id., n. 3410 del 02/05/2022].
Benché dunque la legge [ripetiamo qui di seguito un “refrain” che cogliamo costantemente dal 2013 nelle decisioni di Tar e CdS] non preveda più espressamente un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, “per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti” corrisponde ancora alla vecchia pianta organica.
Venendo allora al caso che Voi prospettate, è fin troppo chiaro che questa singolare proposta sindacale di “eliminare” le circoscrizioni territoriali di pertinenza delle due sedi si pone in termini perfino macroscopici – e francamente abbastanza inspiegabili perché gli uffici comunali non possono ignorare principi elementari come quelli di cui stiamo parlando – contro la giurisprudenza sopra richiamata e consolidatasi già all’indomani del d.l. di riforma n. 1 del 2012 [il c.d. Crescitalia].
Anche pertanto a voler trascurare i pregiudizi che dalla realizzazione di un programma del genere deriverebbero per l’assistenza farmaceutica territoriale, non sembra possa ascriversi il minimo fondamento all’idea di lasciare la piena libertà – con l’unico limite del rispetto della distanza legale di 200 metri dall’altra farmacia – a ciascuno dei due titolari [non importa se in forma individuale o sociale] di trasferire l’esercizio in un qualsiasi altro locale ubicato nel capoluogo.
Se qualcuno fosse poi interessato ad approfondire l’argomento – che si affacciò per la prima e unica volta a ridosso della conversione in legge del DL Crescitalia – potrà rileggere quello che abbiamo scritto in una lunga analisi di questo tema: v. Sediva News del 2-3-4 maggio 2012: “Se cadono piante organiche e sedi farmaceutiche: l’analisi di un emendamento che non c’e’”.
Possiamo aggiungere che nulla evidentemente esclude che quell’“emendamento” possa essere un giorno o l’altro riproposto.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

 

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