[…è necessaria una nuova “autorizzazione” a favore del cessionario]
Attualmente la nostra farmacia è gestita da ditta individuale e tra circa 2 mesi la conferiremo in una società Srl a socio unico (siamo in attesa di delibera Asp). L’Asp non sa però dirci come si procederà per l’autorizzazione alla vendita Sop/Otc del nostro sito web, attualmente in possesso dalla ditta individuale. Tale autorizzazione ministeriale e regionale può essere passata alla Srl oppure occorrerà una nuova autorizzazione?
Secondo l’art. 112-quater, comma 3, del D.lgs. 2019/2006 “(l)e farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione all’autorità competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito. [le evidenziazioni sono nostre].
Ora, sul sito web del Ministero della Salute, nella pagina dedicata alla comunicazione delle variazioni dei dati anagrafici ai fini della registrazione della farmacia con il codice NSIS [adempimento che, del resto, viene richiesto per effetto dell’operazione straordinaria che vi accingete a fare], comunicazione reperibile con il link:
[www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=TF&idAmb=FA&idSrv=AGDA&flag=P]
è pubblicata la seguente avvertenza:
“qualora la farmacia sia anche registrata nell’elenco ufficiale delle farmacie che effettuano vendita a distanza di medicinali, la variazione richiesta per la registrazione NSIS comporta la cancellazione dall’elenco ufficiale delle farmacie che effettuano vendita a distanza entro 30 giorni. Qualora si intenda mantenere tale attività, è quindi necessario richiedere una nuova registrazione per vendita a distanza seguendo le indicazioni riportate nell’apposita sezione ‘Autorizzazione alla vendita on line di medicinali’”.
Temiamo perciò che sia ineludibile – per la società conferitaria dell’esercizio farmaceutico – ripetere l’intera procedura e dotarsi così di una nuova “autorizzazione”.
(stefano lucidi)
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