[…ma non è imponibile per chi lo riceve]
Sto pagando alla mia ex moglie, a rate, un assegno una tantum che, secondo quello che mi assicura l’avvocato, mi sottrae per sempre all’obbligo di corrispondere un assegno periodico di mantenimento.
E’ deducibile l’importo dell’assegno prescindendo se pagato in unica soluzione o a rate, come nel mio caso?
L’assegno una tantum – anche se corrisposto a rate – non è deducibile dal coniuge che lo corrisponde, come non è imponibile per il coniuge che lo riceve.
Infatti, sono deducibili dal reddito complessivo [e imponibili per l’altro coniuge] gli assegni periodici di mantenimento ma nella sola parte espressamente riferita al beneficiario, non essendo dunque deducibile il residuo importo destinato al mantenimento dei figli.
Naturalmente, come noto, deve trattarsi di assegni dovuti in conseguenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, indipendentemente che si tratti di separazione giudiziale o consensuale.
Tornando all’assegno una tantum, la sua indeducibilità resta tale anche se – come detto – la somma viene versata a rate, dato che la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti [quindi l’assegno una tantum, diversamente da quello periodico di mantenimento, non è mai disposto dal giudice] e comporta evidentemente la risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i coniugi, sempre a differenza di quello di mantenimento che invece è sempre rivedibile nel tempo.
(andrea raimondo)
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