Ormai tre mesi fa abbiamo presentato al comune una domanda di trasferimento dei locali, senza però ricevere alcuna risposta. Possiamo ritenere formato il silenzio assenso e trasferire la farmacia nei nuovi locali?
Il c.d. “silenzio-assenso” è disciplinato dall’art. 20 della legge n. 241/1990, secondo cui “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori domande o diffide […]”.
Ora, il comma 4 dello stesso articolo precisa che non rientrano nell’ambito dell’operatività del silenzio-assenso tutti gli atti e provvedimenti concernenti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela del rischio idrologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.
L’autorizzazione a trasferire la farmacia da un locale all’altro all’interno della sede è naturalmente – al pari [tanto per restare nel settore] del provvedimento di riconoscimento del trasferimento della titolarità di una farmacia – uno dei provvedimenti che riguardano la salute e perciò si deve escludere l’applicazione ad esso del silenzio–assenso, come in ogni caso ha affermato in più circostanze la giurisprudenza amministrativa [cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28/12/2018, n. 781, Consiglio di Stato, sez. III, 10/06/2016, n. 2503 e 14 novembre 2013, n. 5433] e costituzionale [cfr. Corte cost. sentenze n. 87 del 2006 e n. 295 del 2009].
Trasferire quindi la farmacia senza il rilascio dell’autorizzazione esporrebbe concretamente a misure sanzionatorie amministrative di rilievo, compresa quella della chiusura dell’esercizio.
Contro il persistente silenzio del Sindaco, comunque, Lei potrà agire facendo in tal caso valere dinanzi al Tar il c.d. “silenzio-inadempimento” [disciplinato dall’art. 31 del codice del processo amministrativo il quale, a sua volta, prevede al comma 1 che “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere”], previa diffida all’Amministrazione comunale.
(cecilia sposato)
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