Mi sono reso conto da qualche giorno che nel 2024 non ho provveduto al pagamento delle imposte sui redditi dovute a titolo di saldo 2023.
E’ possibile pagarle adesso rateizzando l’importo? O conviene comunque aspettare una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Il caso che Lei espone, spesso del resto affrontato anche qui, indica in sostanza due strade ragionevolmente percorribili: quella del ravvedimento operoso o, l’altra, di attendere che venga notificata dal Fisco una comunicazione di irregolarità [il c.d. avviso bonario].

Ravvedimento operoso: sino a quando, dunque, l’Ufficio non contesta la violazione, o fino a che non abbiano avuto inizio accessi, ispezioni, verifiche, ecc., è sempre possibile provvedere al pagamento avvalendosi del ben noto ravvedimento operoso, che commisura sanzioni e interessi ai giorni di ritardo.

Giova precisare però che, secondo l’Amministrazione finanziaria, non è possibile rateizzare gli importi dovuti a titolo per l’appunto di ravvedimento operoso calcolando interessi e sanzioni al giorno del pagamento della prima rata, ma il contribuente ha comunque accesso al c.d. ravvedimento parziale pagando di conseguenza in tranches gli importi dovuti, a condizione però che:

  • interessi e sanzioni siano commisurati alla parte del debito pagato in ritardo;
  • il pagamento si concluda entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione.

Ovviamente, qualora tra un versamento e l’altro dovesse intervenire un atto istruttorio, quest’ultimo annullerebbe i versamenti successivi.

Comunicazione di irregolarità (avviso bonario): il primo degli atti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per pretendere quanto dovuto è il c.d. avviso bonario alla cui ricezione è preclusa automaticamente al contribuente la facoltà di ricorrere al ravvedimento operoso.

L’importo richiesto con tale comunicazione [che non è di carattere impositivo, si badi bene] è solitamente aumentato di una sanzione del 10% ed è rateizzabile fino a un massimo di 20 rate trimestrali e però la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Le rate successive alla prima, invece, sono aumentate degli interessi.

Proprio per la sua natura di atto non impositivo, l’avviso bonario non è un atto autonomamente impugnabile [dove per impugnabile si intende tanto l’impugnazione presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, quanto quella presso la Corte di Giustizia Tributaria], ma la sua funzione è quella di consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della c.d. cartella di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione, con conseguente aggravio delle sanzioni.

In conclusione, quindi, il tempo di regolarizzazione della violazione e le sanzioni applicabili sono direttamente proporzionali, ma la strada del ravvedimento operoso – come abbiamo visto – si rivela tendenzialmente meno onerosa dell’altra.

(mario astrologo)

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