Ho aderito alla rottamazione-quinquies dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, optando per il pagamento in forma rateale. La prima rata scadrà il 31 luglio 2026, ma temo di non riuscire a rispettare la scadenza, oppure di effettuarla in ritardo. Questo omesso o tardivo versamento della prima quota può, in qualche modo, determinare l’immediata decadenza dalla definizione agevolata?
In via preliminare, occorre evidenziare come la struttura della nuova rottamazione-quinquies [introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e già ampiamente trattata in questa Rubrica] presenti una maggiore flessibilità operativa per i debitori che optano per la rateizzazione; tale orientamento è emerso con evidenza anche a seguito dei chiarimenti interpretativi forniti il 5 febbraio 2026 durante l’evento Telefisco 2026.
A differenza delle precedenti quattro edizioni della misura – nelle quali l’omesso versamento di una sola rata determinava l’immediata perdita dei benefici – la rottamazione-quinquies prevede la decadenza dall’istituto agevolativo solo in casi specifici.
Più precisamente, la sanatoria decade qualora si verifichi l’omissione del versamento:
- dell’unica rata, nel caso in cui si sia scelto il pagamento appunto in una sola soluzione;
- di due rate, anche non consecutive, nell’ipotesi di un piano di ammortamento dilazionato;
- dell’ultima rata del piano rateale, perché naturalmente la chiusura del rientro non può ammettere pendenze.
Sotto il profilo strettamente operativo, è essenziale comprendere il meccanismo di imputazione adottato dall’Agente della Riscossione.
Nell’ipotesi in cui non si provveda al pagamento della prima rata [in scadenza il 31 luglio 2026], l’importo versato per la seconda scadenza [fissata al 30 settembre 2026] verrà automaticamente utilizzato per coprire la quota precedente rimasta insoluta; questo automatismo genererà un costante disallineamento contabile, perché il contribuente risulterà tecnicamente sempre in debito di una mensilità.
Tale pendenza dovrà essere obbligatoriamente sanata entro il termine dell’ultima rata del piano per evitare di incorrere nella decadenza complessiva.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il recente Decreto Legge n. 38/2026 – attualmente in fase di conversione – ha confermato, in linea con il passato, il margine di flessibilità sui ritardi lievi; viene infatti concesso un termine di tolleranza di 5 giorni per il versamento tardivo di ciascuna rata, superato il quale il pagamento viene considerato ufficialmente omesso.
In sintesi, Lei ha davanti a sé una doppia opzione per gestire l’avvio del piano, dato che può scegliere:
a) di differire la prima rata, saldandola entro la scadenza dell’ultima quota;
oppure
b) di usufruire del “micro-slittamento” tecnico, versando l’importo entro i 5 giorni successivi alla scadenza originaria.
Solo in questo secondo caso Lei manterrà intatto l’unico “slot” di salvataggio concesso dalla normativa, cioè la possibilità di saltare del tutto una successiva rata del piano senza decadere dall’agevolazione.
Ci sembra che il quadro sia abbastanza chiaro e in grado di rispondere ad alcune perplessità che, come nel Suo caso, sembrano essere insorte – ancor più che nelle altre – in questa rottamazione-quinquies.
(mauro giovannini)
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