Caso n. 38: Ricetta DEM e ricetta rossa

Come ormai ogni mercoledì, Nemo risponde dunque anche oggi a uno dei quesiti che abbiamo scelto tra quelli ricevuti e destinati ad essere girati al ns. farmacista artificiale.
Del resto le risposte di Nemo sembrano costituire sempre più motivi di dibattito e di interventi sui social che, per la verità, sono di gran lunga favorevoli e mostrano in tutta franchezza una sua grande capacità di sviluppo dei temi, pur quando molto tecnici e/o complicati anche nel loro svolgimento.
In ogni caso questo, ed è la ragione per cui l’abbiamo scelto, si presenta come un argomento di ampio interesse e sicuro coinvolgimento delle farmacie.

Quali controlli e/o adempimenti deve mettere in atto il farmacista nella gestione della ricetta DEM e quali, invece, nella gestione della ricetta c.d. “rossa”?


Disclaimer ai sensi dell’AI ACT [Reg. UE 2024/1689]: le note che seguono – aventi finalità meramente informative – sono integralmente generate dal sistema AI NEMO e come tali possono essere inficiate da “allucinazioni”, dunque non vanno in ogni caso recepite come consigli e/o verità inconfutabili


    • Data simulazione: 2026-06-01
    • Interlocutore: tirocinante TPV (Tirocinio Pratico Valutativo, DM Interministeriale n. 651 del 5/7/2022 – Regolamento sul TPV per la laurea magistrale in Farmacia/CTF; il DM 570/2022 disciplina invece l’esame di Stato), terzo mese in farmacia, prima settimana dietro il banco di dispensazione
    • Terapia in corso: –

    Richiesta: la tirocinante (chiamiamola Sara) avvicina Nemo a meta’ mattinata. Ha una ricetta DEM appena spedita per un paziente che le ha lasciato il promemoria, e in cassetto ne ha un’altra “vecchio stampo” – ricetta rossa cartacea – di un altro paziente passato a meta’ settimana. Domanda esplicita:

    • “scusami, mi rifai a memoria gli adempimenti che faccio sull’una e sull’altra? Ho letto il manuale TPV ma vorrei sentirlo da te con le mani sul banco.”

    Abstract. Tirocinante TPV chiede a Nemo a meta’ mattinata un riepilogo operativo degli adempimenti del farmacista sulla ricetta dematerializzata (DEM) e sulla ricetta rossa cartacea SSN. Le due forme convivono dal DM 2/11/2011 (istituzione ricetta elettronica) e dal DPCM 14/11/2015 (regolamento attuativo per la completa dematerializzazione su tutto il territorio nazionale), e si applicano allo stesso impianto di concedibilita’ (classe A SSN, eventuali RNR/RR, Note AIFA, esenzioni). Differiscono per vettore (NRE elettronico vs documento cartaceo), per adempimenti documentali (scarico telematico via SAR vs fustelle sulla ricetta + Distinta Contabile Riepilogativa di fine mese), per conservazione (digitale vs cartacea con archivio minimo sei mesi). La DEM e’ stata estesa anche alla classe C (ricetta bianca) dal DM MEF-Salute 30/12/2020 art. 2, modificato dal DM 1/12/2022, con avvio operativo dal 31 gennaio 2022 e distribuzione progressiva nelle Regioni. Resta esclusa dalla DEM standard la ricetta ministeriale a ricalco doppio per stupefacenti Tabella II Sezione A (art. 43 DPR 309/1990), che e’ canale separato. Verdetto operativo: Nemo guida Sara attraverso il flusso operativo a sei tappe per la DEM (identificazione, scarico NRE, validazione, dispensazione, scontrino con codici fustella elettronici, chiusura telematica) e a otto tappe per la rossa (verifica formale, identificazione, validazione, dispensazione, fustelle incollate sulla ricetta, timbro+firma+numero+data, scontrino, archivio per la DCR). Il punto pedagogico: i controlli sostanziali (validita’, esenzione, Note AIFA, regime di concedibilita’) sono identici; cambia il veicolo e la forma di rendicontazione al SSN.

    1. Interazione al banco

    Tirocinante (Sara): Nemo, scusa se ti rubo cinque minuti. Ho qui due ricette davanti e mi accorgo che ogni volta che ne arriva una rossa mi blocco un attimo perche’ faccio cose diverse rispetto alla DEM. Te lo chiedo cosi’, con le mani sul banco: il flusso operativo, dalla A alla Z, sull’una e sull’altra.

    Nemo: Ben fatto a chiedere oggi. Lo facciamo in modo asciutto: ti scrivo i passaggi a memoria, poi nei prossimi tre pazienti li metti in pratica e ne riparliamo a fine giornata. Pronta?

    Sara: Pronta.

    Nemo: Partiamo dalla DEM, che e’ lo standard ormai. Hai il promemoria del paziente in mano, o lui te lo legge dal telefono – App IO, Fascicolo Sanitario Elettronico, SMS regionale. Sopra c’e’ un codice di quindici cifre, l’NRE, e il codice fiscale del paziente. Le tappe sono sei.

    Sara: Aspetta che prendo nota.

    Nemo: Una: identificazione del paziente. Tessera Sanitaria, CIE o documento d’identita’. Se chi spedisce non e’ lui, ci vuole la delega – minore col genitore, anziano con familiare, eccetera. Due: nel gestionale digiti NRE + codice fiscale paziente. Il sistema interroga il SAR – Sistema Accoglienza Regionale – che restituisce il contenuto della ricetta: principio attivo, dosaggio, quantita’, esenzione, eventuali Note AIFA, indicazione di sostituibilita’. Tre: validi i controlli sostanziali. Scadenza – 30 giorni per classe A, sei mesi per RR fino a dieci dispensazioni; esenzione coerente con l’anagrafica TS; criteri di Nota AIFA se applicabili; congruita’ fra prescrizione e quanto dispensabile in farmacia. Quattro: dispensi fisicamente, scegli la confezione – la regola della sostituibilita’ generico-equivalente ai sensi dell’art. 7 L. 405/2001 si applica solo a equivalenti chimici, non ai biologici (vedi Caso 28). Cinque: il gestionale stampa lo scontrino non fiscale di dispensazione SSN che riporta NRE, codici fustella scaricati, eventuale ticket, dati farmacia. La fustella in DEM non si incolla da nessuna parte fisica: viene trasmessa elettronicamente al SSR. Sei: il sistema chiude lo scarico telematico verso il MEF – Sistema Tessera Sanitaria – e il SSR. Conservazione digitale, niente carta da archiviare. Il promemoria del paziente lo restituisci, di solito lo butta.

    Sara: Sei tappe. Una identificazione, due scarico NRE, tre controlli sostanziali, quattro dispensazione, cinque scontrino con codici fustella elettronici, sei chiusura telematica.

    Nemo: Esatto. Adesso la rossa. La ricetta rossa e’ un documento fisico – modello unico SSN cartaceo, attualmente regolato dal DM 17 marzo 2008 che ha aggiornato il modello previgente. Quando ti arriva, le tappe sono otto.

    Sara: Ok.

    Nemo: Una: verifica formale della ricetta. Carta integra (e’ filigranata, niente fotocopie ne’ scansioni), scrittura leggibile, firma del medico, timbro del medico con nome cognome e codice regionale, data di prescrizione. Se manca uno di questi elementi non spedisci e chiami il medico per regolarizzare. Due: identificazione del paziente, come per la DEM. Tre: controlli sostanziali – validita’ (30 gg classe A, sei mesi RR/RNR), esenzione, Note AIFA, regime di concedibilita’. Stessi controlli della DEM, ma li fai a vista sul cartaceo perche’ qui non c’e’ il SAR a pre-caricarteli. Quattro: dispensi fisicamente. Cinque: stacchi le fustelle dalle confezioni dispensate e le incolli sulla ricetta cartacea, nella zona apposita.

    Sara: Sulla ricetta, non sul promemoria.

    Nemo: Sulla ricetta cartacea, esatto – in DEM non c’e’ promemoria fustellato, in rossa c’e’ la ricetta fustellata che va in archivio. Sei: timbro della farmacia, numero di spedizione progressivo, firma del farmacista, data di dispensazione. La rossa non e’ completa finche’ non ci sono questi quattro elementi tuoi. Sette: scontrino non fiscale di dispensazione SSN dal gestionale, anche per la rossa – il gestionale registra la spedizione e calcola il ticket. Otto: archivio cartaceo. La ricetta rossa con fustelle va nel raccoglitore, in ordine progressivo, e a fine mese rientra nella DCR – Distinta Contabile Riepilogativa che la farmacia invia al SSR per il rimborso. Conservazione minima sei mesi.

    Sara: Otto tappe la rossa, sei la DEM.

    Nemo: Quasi la meta’. La DEM ha eliminato fustella fisica, timbro, firma cartacea, archivio cartaceo e DCR cartacea – sono tutti adempimenti telematici. Per questo la dematerializzazione e’ stata una vera semplificazione operativa, non un semplice “cambio di formato”.

    Sara: Domanda. Mi capita oggi una ricetta rossa per la classe C, posso?

    Nemo: Si – la classe C su ricetta rossa SSN esiste ed e’ valida, anche se la stragrande maggioranza delle prescrizioni di classe C oggi viaggia in DEM “ricetta bianca” dopo l’estensione introdotta dal DM MEF-Salute del 30 dicembre 2020, articolo 2, con avvio operativo dal 31 gennaio 2022 e distribuzione progressiva nelle Regioni. Successivamente modificato dal DM 1° dicembre 2022. Se ti arriva una rossa di classe C la tratti come una rossa qualsiasi: gli adempimenti non cambiano, cambia solo che il paziente paga il prezzo intero e non c’e’ rimborso SSN (quindi niente DCR per quella ricetta, niente scarico al SSR, ma resta l’archivio).

    Sara: Ultima – gli stupefacenti?

    Nemo: Domanda giusta, perche’ li’ la storia e’ un’altra. La ricetta ministeriale a ricalco doppio per gli stupefacenti Tabella II Sezione A – art. 43 DPR 309/1990 – e’ un canale separato, non e’ la rossa standard SSN, ed e’ tuttora cartacea nella sua forma piena. Per gli oppioidi dell’Allegato III-bis Legge 38/2010 (terapia del dolore) la dematerializzazione e’ invece ammessa nella pratica, ma e’ una procedura diversa dalla DEM standard. Per la casistica completa di dispensazione oppioidi e stupefacenti ti rimando ai Casi 16, 21 e 22 – leggili a fine giornata, sono il riferimento operativo.

    Sara: Perfetto. Vado a metterli in pratica. Grazie.

    Nemo: A te. Ogni dispensazione fatta in modo ordinato e’ una di meno da rifare in fase di DCR a fine mese.

    1. Approfondimento didattico

    Normativa

    • Ricetta dematerializzata (DEM) – cornice istitutiva:
    • DM 2/11/2011 (decreto interministeriale Ministero Economia e Finanze – Ministero Salute): introduce il modello della ricetta elettronica nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS, gestito dal MEF) come anagrafe centrale del SSN.
    • DPCM 14/11/2015: regolamento attuativo per la completa dematerializzazione delle ricette mediche del SSN; introduce il promemoria cartaceo per il paziente (a stampa o digitale) e l’NRE – Numero Ricetta Elettronica come identificativo univoco di quindici caratteri.
    • 13 DL 179/2012 (conv. L. 221/2012) e successivi atti regionali: completamento del SAR (Sistema Accoglienza Regionale) e dell’interoperabilita’ con il Sistema TS in tutte le regioni italiane (completato progressivamente entro il 2017-2018 secondo i tempi regionali).
    • Estensione alla classe C (ricetta bianca dematerializzata): DM MEF-Salute del 30 dicembre 2020 art. 2 che stabilisce la generazione in formato elettronico delle ricette per farmaci non a carico SSN secondo le modalita’ gia’ operative per la DEM SSN. Identificativo univoco: NRBE – Numero Ricetta Bianca Elettronica, assegnato dal SAC. Avvio operativo dal 31 gennaio 2022 con distribuzione progressiva nelle singole Regioni/PA. Successivamente modificato dal DM 1° dicembre 2022 (GU n. 287 del 9/12/2022). Esclusioni esplicite dal canale DEM-ricetta-bianca: ricette per medicinali compresi nella tabella dei medicinali (sezioni A-B-C-D-E) di cui all’art. 14 c. 1 lett. e) DPR 309/1990 (stupefacenti e psicotropi).
    • Ricetta SSN cartacea (“ricetta rossa”) – cornice istitutiva:
    • DM 17/3/2008 (Ministero Salute): modello unico nazionale di ricetta SSN su carta filigranata, aggiorna i modelli previgenti. Il ricettario e’ fornito dalle ASL ai medici convenzionati con il SSN, con numerazione progressiva centralizzata.
    • Caratteristiche del documento: carta filigranata di colore rosso con campi predefiniti (anagrafica paziente, codice fiscale, esenzione, prescrizione, data, firma e timbro del medico). E’ un modulo controllato del SSN, non sostituibile con stampa libera.
    • Validita’ (entrambe le forme):
    • Classe A: 30 giorni dalla data di prescrizione.
    • RR – Ricetta Ripetibile (art. 88 D.Lgs. 219/2006): 6 mesi per max 10 dispensazioni (eccetto antibiotici sistemici, per i quali la prassi prevede dispensazione singola).
    • RNR – Ricetta Non Ripetibile (art. 89 D.Lgs. 219/2006): 30 giorni, dispensazione singola.
    • Adempimenti specifici DEM (workflow tipico in farmacia):
    1. Identificazione paziente (TS / CIE / documento + eventuale delega).
    2. Inserimento NRE + CF paziente nel gestionale → interrogazione SAR → ricezione contenuto ricetta.
    3. Validazione: scadenza, esenzione (verifica anagrafe TS), Note AIFA, congruita’ della dispensazione.
    4. Dispensazione fisica della confezione (con regola di sostituibilita’ generico-equivalente ai sensi dell’art. 7 L. 405/2001 ove applicabile; non per biologici/biosimilari – vedi Caso 28).
    5. Stampa scontrino non fiscale di dispensazione SSN con codici fustella trasmessi elettronicamente.
    6. Chiusura telematica scarico → MEF (Sistema TS) e SSR. Conservazione digitale; nessun archivio cartaceo della DEM in farmacia.
    • Adempimenti specifici ricetta rossa (workflow tipico):
    1. Verifica formale della ricetta (carta integra, firma medico, timbro con codice regionale, data).
    2. Identificazione del paziente.
    3. Validazione (scadenza, esenzione, Note AIFA, congruita’).
    4. Dispensazione fisica.
    5. Stacco delle fustelle dalle confezioni e applicazione sulla ricetta nelle aree predisposte.
    6. Timbro farmacia + numero progressivo di spedizione + firma del farmacista + data di dispensazione.
    7. Stampa scontrino non fiscale SSN.
    8. Archivio cartaceo della ricetta in raccoglitore per la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) mensile inviata al SSR; conservazione minima 6 mesi.
    • Ricette escluse dalla DEM standard:
    • Ricetta ministeriale a ricalco doppio per stupefacenti Tabella II Sez. A (art. 43 DPR 309/1990): tuttora cartacea nella sua forma piena; la dematerializzazione e’ stata avviata su scala sperimentale ma non e’ lo standard nazionale.
    • Allegato III-bis L. 38/2010 (oppioidi per terapia del dolore): la dematerializzazione e’ ammessa ed e’ utilizzata nella pratica, ma resta canale separato rispetto alla rossa-SSN standard. Procedure operative dettagliate nei Casi 16 (metilfenidato), 21 (Depalgos) e 22 (morfina fiale).
    • Ricetta veterinaria elettronica (REV): regolata da norma specifica (DL 27/2018 art. 3 e DM 28/12/2018), canale separato.
    • Estensione DEM alla “ricetta bianca” (classe C e altri farmaci non a carico SSN): cornice principale DM MEF-Salute del 30 dicembre 2020 art. 2 (rinvia al DM 2/11/2011 per le modalita’ operative gia’ attive sulla DEM SSN), avvio operativo dal 31 gennaio 2022, modificato dal DM 1° dicembre 2022 (GU n. 287 del 9/12/2022). Identificativo univoco: NRBE – Numero Ricetta Bianca Elettronica assegnato dal SAC. Successivamente la stabilizzazione normativa e’ avvenuta tramite proroghe e provvedimenti consolidativi (incluso milleproroghe 2026). Oggi la “ricetta bianca dematerializzata” e’ regolarmente prescritta e dispensata; la rossa di classe C resta una possibilita’ residuale (poco frequente, ma valida).

    Etica e deontologia

    • Uniformita’ dei controlli sostanziali: che la ricetta arrivi in forma DEM o cartacea, la responsabilita’ professionale del farmacista e’ identica. Il farmacista non e’ un semplice esecutore di un atto burocratico: e’ garante della congruita’ clinica e normativa della dispensazione (verifica esenzione, Note AIFA, criteri di prescrizione). La diversa forma non riduce la profondita’ del controllo dovuto.
    • Errore comune del neofita: pensare che la DEM, essendo informatizzata, “controlli da sola”. Il SAR fa controlli formali (scadenza, anagrafe TS), ma la congruita’ clinica – il farmaco prescritto e’ appropriato per il quadro noto del paziente? la dose e’ coerente? le interazioni gia’ in terapia? – resta del farmacista. Questo aspetto e’ parte del counseling al banco, non sostituibile dal software. Codice Deontologico FOFI artt. 1, 6, 13 (tutela della salute, informazione, qualita’ della prestazione).
    • Rapporto col medico: per entrambe le forme, in caso di ricetta non chiara o di sospetto errore (dose, principio attivo, durata) il farmacista contatta il prescrittore. La dematerializzazione non elimina questa rete clinica – anzi, il portale regionale tipicamente espone il contatto telefonico del medico per facilitare la verifica.
    • Privacy: la DEM aumenta la circolazione elettronica di dati sanitari personali (categoria speciale ex art. 9 GDPR). Il farmacista che opera nel Sistema TS e’ titolare del trattamento per quanto compiuto in farmacia e deve rispettare le policy aziendali (autenticazione operatore, log accessi). La ricetta rossa ha meno circolazione elettronica ma maggior rischio di smarrimento materiale.
    • Counseling al paziente: per la rossa, restituire al paziente il promemoria della dispensazione (scontrino non fiscale) e indicare la data dell’eventuale rinnovo; per la DEM, ricordare al paziente che il promemoria stampato puo’ essere gettato dopo la dispensazione, mentre l’NRE non puo’ essere riutilizzato dopo lo scarico (e’ protezione contro la doppia dispensazione, ma anche elemento di confusione per pazienti anziani che vorrebbero “conservarlo per la prossima volta”).
    • Pedagogia di Sara: il farmacista senior che dedica cinque minuti al tirocinante davanti al banco trasferisce competenza che il manuale TPV non puo’ trasferire – la memoria operativa dei passaggi nell’ordine giusto. La formazione del tirocinante e’ parte della responsabilita’ deontologica del titolare e del tutor di tirocinio (DM Interministeriale n. 651 del 5/7/2022 – Regolamento sul TPV per la laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia/CTF, applicativo della L. 163/2021 sulle lauree abilitanti; Codice Deontologico FOFI sul dovere di formazione dei collaboratori).

    (Nemo)

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