Se non ricordiamo male, con una Sediva News di qualche tempo fa abbiamo potuto rendervi nota l’avvenuta sospensione – da parte del Consiglio di Stato – dell’efficacia di alcune sentenze del Tar Lazio sul Registro dei titolari effettivi*, sospensione che era stata adottata proprio in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità della disciplina con i principi europei in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
*N.B. Rammentiamo che l’obbligo di comunicazione al Registro dei titolari effettivi non riguarda tutte le società, ma solo alcune: imprese dotate di personalità giuridica [quindi srl, spa, sapa, cooperative], persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini. Lo stesso “Manuale Unioncamere” precisa infatti che tale obbligo non si estende alle società di persone, alle imprese individuali e alle associazioni non riconosciute.
Ora la Corte europea – con la Sentenza del 21 maggio 2026 nelle cause C 684/24 e C 685/24 – è intervenuta con una pronuncia destinata fatalmente a incidere anche sul sistema italiano, chiarendo alcuni principi che sembrano orientati verso il ritorno alla piena operatività del Registro, sia pure con maggiori cautele sul piano della tutela della vita privata.
La Corte ha dunque affermato che gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa antiriciclaggio restano legittimi, precisando però che l’accesso ai dati relativi al titolare effettivo non può essere automatico né indiscriminato.
Secondo i giudici europei, infatti, l’ostensione delle informazioni deve essere subordinata alla presenza di un interesse concreto, attuale e verificabile e inoltre garantire al soggetto interessato una tutela giurisdizionale effettiva nei casi in cui la divulgazione possa determinare rischi sproporzionati per la sicurezza personale o per la vita privata, tenendo anche presente che questo della divulgazione è un tema richiamato – unitamente a quello della protezione dei dati personali – dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La pronuncia sembra quindi confermare la legittimità del Registro dei titolari effettivi – che, attenzione, non viene dichiarato incompatibile con il diritto unionale – imponendo tuttavia un sistema di controlli e garanzie più rigoroso rispetto al passato.
Appare pertanto prudente continuare a monitorare la corretta individuazione del titolare effettivo e anche, s’intende, l’aggiornamento dei dati societari da comunicare alla Camera di commercio, e d’altronde, il lungo congelamento del Registro dovrebbe verosimilmente avviarsi ormai alla conclusione.
(aldo montini)
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