Sono sposato in regime di comunione dei beni. Ho da poco acquistato una partecipazione del 50% in una srl titolare di farmacia. Vorrei capire se le quote acquistate rientrano automaticamente nella comunione con mia moglie oppure se restano di mia esclusiva proprietà.
La questione è meno lineare di quanto possa apparire e continua a presentare qualche margine di incertezza, anche perché il codice civile non disciplina espressamente il rapporto tra comunione legale e partecipazioni sociali.
E però, con riguardo alle quote di una Srl, l’orientamento oggi prevalente ritiene che l’acquisto effettuato durante il matrimonio ricada normalmente nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 cod. civ., trattandosi di partecipazioni caratterizzate da responsabilità limitata e da una prevalente funzione di investimento patrimoniale.
Questo però non significa che l’altro coniuge assuma automaticamente la qualità di socio della società ed è proprio questo l’equivoco che, nella pratica, genera più frequentemente difficoltà interpretative.
In particolare, la titolarità formale della partecipazione e l’esercizio dei diritti amministrativi e gestionali, infatti, restano generalmente in capo al coniuge che ha acquistato o sottoscritto la quota, il quale dunque continua a essere il soggetto [l’unico soggetto] legittimato a intervenire nelle decisioni societarie e nei rapporti con la società.
La comunione opera – pertanto – soprattutto sul piano patrimoniale, perché il valore economico della partecipazione [come hanno chiarito anche le SS.UU. alcuni anni fa] entra a far parte della comunione legale e, come tale, potrà assumere/assumerà rilievo al momento – solo al momento, beninteso – del suo scioglimento, ad esempio in caso di separazione personale, successione o futura cessione delle quote [quindi, nella c.d. comunione “de residuo”, una figura che certo ricorderete perché ne abbiamo già parlato altre volte].
Occorre però verificare anche se ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 cod. civ., che individua i beni personali esclusi dalla comunione legale, sia al momento dell’acquisizione da parte di un coniuge che anche de residuo.
Può trattarsi, ad esempio, di quote acquistate con il ricavato della vendita di beni personali del coniuge, oppure di partecipazioni ricevute per successione o donazione, salvo che dall’atto emerga una diversa volontà del disponente/donante.
In situazioni di questo tipo, allora, è opportuno – come del resto abbiamo illustrato anche qui in parecchie circostanze richiamando le disposizioni civilistiche al riguardo – che nell’atto di acquisto venga indicata espressamente la provenienza personale delle somme impiegate o il titolo dell’acquisto, rivelandosi evidentemente più difficile – in caso diverso – sostenere in prosieguo l’estraneità della partecipazione alla comunione legale.
In risposta al quesito, concludendo, l’acquisto di quote di una Srl [titolare o meno di farmacia, non fa differenza] – se effettuato durante il matrimonio e in regime di comunione legale – ricade generalmente, proprio perché trattasi di una società di capitali e non c’è perciò acquisizione di responsabilità da parte dell’altro coniuge, nella comunione legale, salvo che, come detto, ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 179 cod. civ. e che tale circostanza risulti adeguatamente documentata già nell’atto di acquisto.
(aldo montini)
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