• Il comodato ai medici
  • L’esposizione dei prezzi al pubblico

 

Oggi per la Rubrica Domande & Risposte “AI” abbiamo pensato di sottoporre a due Chatbot diversi i temi che abbiamo visto riassunti qui sopra, ma senza comunque coinvolgere… Nemo, che si occupa o sembra occuparsi, più che altro, di vicende strettamente tecnico-professionali.

Dunque:

  • QUESITO n. 1: “Sono un titolare individuale di farmacia: posso dare in comodato a un medico un locale commerciale di mia proprietà?”

 Risposta AI:Come titolare di farmacia, puoi concedere in comodato un locale commerciale di tua proprietà a un medico. Tuttavia, per farlo in modo legittimo, devi rispettare precise regole per evitare contestazioni di concorrenza sleale e illecito deontologico.

  1. Condizioni Deontologiche e Antitrust

Evitare il comparaggio: È l’aspetto più critico. Il contratto di comodato (specie se gratuito) non deve essere un mezzo per “vincolare” il medico a prescrivere i farmaci della tua farmacia o indirizzare i pazienti nel tuo esercizio. Il rapporto medico-paziente deve rimanere del tutto indipendente.

Concorrenza sleale (il rischio del gratuito): Offrire un locale completamente a costo zero può essere visto dagli altri farmacisti della zona come un mezzo sleale per accaparrarsi la clientela. Per questo, gli esperti del settore consigliano di prevedere un canone di locazione congruo rispetto ai valori di mercato, oppure un comodato oneroso (es. con rimborso spese), per tutelare l’indipendenza professionale.

  1. Regole Strutturali (Accreditamento Sanitario)

Se il locale è destinato ad ambulatorio medico, non deve avere alcuna comunicazione interna diretta con i locali della farmacia. L’accesso deve avvenire obbligatoriamente dall’esterno (es. da una strada o dal vano scala condominiale) e in modo totalmente indipendente, come previsto dalle normative sanitarie di settore.

  1. Aspetti Fiscali e Contrattuali

Registrazione obbligatoria: I contratti di comodato d’uso per beni immobili sono soggetti a registrazione obbligatoria. Il contratto va registrato entro 30 giorni dalla data di stipula presso l’Agenzia delle Entrate, versando l’imposta di registro.

Imposte sull’immobile: Come proprietario, continuerai a essere tenuto al pagamento dell’IMU e di eventuali altre imposte sull’immobile

IL NS. COMMENTO: Qui l’intelligenza artificiale ha risposto correttamente, ma non tanto richiamandosi alla necessità di “evitare il comparaggio” [che in questa vicenda entra molto poco o per nulla], quanto evocando la “concorrenza sleale”, come accenneremo tra un momento.

E però, almeno per una volta, dobbiamo plaudire all’abile pragmatismo dell’IA che senza escludere, neppure sul piano deontologico, la piena legittimità di un contratto di comodato [perfino…] gratuito con il medico, o con lo studio polimedico o con l’ambulatorio medico suggerisce, sottolineando che “un locale completamente a costo zero può essere visto dagli altri farmacisti della zona come un mezzo sleale per accaparrarsi la clientela”, di “prevedere un canone di locazione congruo rispetto ai valori di mercato”, consigliando in alternativa di ricorrere aun comodato oneroso (es. con rimborso spese), per tutelare l’indipendenza professionale”.

Quindi, quella del contratto di comodato [con previsione di un mero rimborso spese a carico del comodatario] può rivelarsi una soluzione pratica di tutto… rispetto, sotto tutti i profili che possono in astratto coinvolgere questa vicenda, e particolarmente – ci pare – sul versante puramente disciplinare.

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  • Quesito n. 2: Nella mia farmacia per esporre il prezzo dei prodotti al pubblico posso usare anche solo il Qrcode che, una volta inquadrato, dà il prezzo al cliente?

Risposta AI:In Italia non è possibile utilizzare esclusivamente un QR code per comunicare il prezzo al pubblico. Secondo il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) e la normativa sul commercio (D. Lgs. 114/1998), i prezzi devono essere esposti in modo chiaro, ben visibile e immediatamente leggibile direttamente sullo scaffale o sul prodotto.

Il QR code può essere un’utile integrazione digitale (ad esempio per mostrare le caratteristiche complete, gli “inci” dei cosmetici o le modalità d’uso), ma non sostituisce il cartellino fisico.

I requisiti fondamentali per essere in regola sono:

Esposizione diretta: Il prezzo deve essere indicato chiaramente su cartellini posizionati sugli scaffali in corrispondenza del farmaco/prodotto (o stampato sulla confezione). Costringere il cliente a inquadrare un codice per conoscere il prezzo viola il principio di “immediata visibilità”.

Prezzo per unità di misura: Per i prodotti venduti a peso o volume (es. dermocosmetici, integratori liquidi), deve essere indicato anche il prezzo per unità di misura (es. al litro o al chilo).

Precedenti e sconti: In caso di promozioni, la normativa impone di indicare non solo il prezzo scontato, ma anche il prezzo più basso applicato al pubblico nei 30 giorni precedenti.

Prodotti nei cassetti o banchi: Per i medicinali che per legge o disposizione non sono direttamente a portata di mano, i prezzi devono essere resi noti al pubblico tramite un apposito elenco o listino ben visibile.

Sanzioni per la mancata o non corretta esposizione dei prezzi variano indicativamente tra € 516 e € 3.000. Per un’analisi specifica sulla tua farmacia, ti suggerisco di consultare la Federfarma Nazionale o l’associazione di categoria di riferimento per avere conferma sulle modalità ammesse per i cartellini

 

IL NS. COMMENTO: In questo caso, invece, l’AI ha centrato pienamente il punto.

Infatti, come in tutti gli esercizi commerciali, anche in una farmacia il prezzo della merce esposta al pubblico deve essere di facile e immediata consultazione da parte di ogni tipologia di clientela.

Il Qr code, d’altronde, potrebbe risultare meno agevole ad alcune fasce di clienti poco “tecnologiche”.

(Studio Bacigalupo – Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!