Questa è infatti la Sediva News conclusiva di questa stagione che – come le precedenti – termina, almeno per la ns. Rubrica, con la fine di luglio.

Abbiamo ritenuto opportuno concluderla aggiornandovi – con il ricorso al criterio ormai consueto delle “Pillole” – con le decisioni più recenti [richiamate in ordine cronologico decrescente] della giurisprudenza amministrativa, civile, penale e tributaria.

* * *

  • Ribadita l’interpretazione storico-evolutiva dell’art. 112 TU.San.

Consiglio di Stato – sent. – 21/07/2023, n. 7155

Il CdS respinge la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art. 112 del r.d. n. 1265 del 1934 si applicherebbe alle sole persone fisiche e non anche alle società, richiamando sul punto l’orientamento [su cui v. anche infra Tar Umbria n. 401/2023] dell’Ad. Plen. n. 1/2020, con il quale è stato chiarito che “la disciplina prevista dall’art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma 1 e 3, r.d. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due diverse sedi deve necessariamente optare per una delle due”.

Il Supremo Consesso evidenzia sul punto che la regola dell’alternatività [o non cumulabilità] delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, sia che essi concorrano singolarmente, sia ove concorrano per la gestione associata ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012.

La gestione associata non dà luogo, infatti, a un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali inteso ad assicurare la gestione in forma appunto associata della farmacia in modo paritetico, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, l. n. 362/1991.

                                                                                    (c.v.s.)

  • Il CdS conferma la decadenza di un Comune dalla gestione della farmacia neoistituita.

Consiglio di Stato – sent. – 03/06/2023, n. 3739

Il CdS conferma la piena legittimità del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza del Comune ricorrente dall’assegnazione di una sede farmaceutica neoistituita [e sulla quale evidentemente era stato esercitato il diritto di prelazione], per non essersi il Comune tempestivamente attivato nel porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge, prodromici e funzionali all’attivazione della nuova farmacia.

(c.p.)

  • La revisione della p.o. è ammissibile anche in pendenza della procedura di assegnazione della sede.

Consiglio di Stato – sent. – 28/06/2023, n. 6343

Nell’ambito di un ricorso per revocazione, il CdS aderisce all’orientamento favorevole all’ammissibilità della revisione della p.o. pur in pendenza del concorso, ritenendo irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il decreto regionale di indizione della procedura selettiva non recasse la clausola di avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti.

Osserva infatti il Collegio che la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l’indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure.

(a.m.)

  • L’interesse a ricorrere delle farmacie attive sul territorio comunale avverso la [mancata] adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una parafarmacia vicina.

Consiglio di Stato – sent. – 23/06/2023, n. 6205

Il CdS respinge l’appello e dichiara inammissibile il ricorso in primo grado delle ricorrenti, titolari di farmacie attive sul territorio comunale, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva ritenuto non necessario provvedere [nell’ambito di un procedimento avviato dalle ricorrenti medesime al fine di sollecitare l’adozione di una serie di misure sanzionatorie a carico della parafarmacia controinteressata] in merito alla chiusura dell’attività commerciale della controinteressata.

Il CdS osserva sul punto che i titolari di farmacie attive sul territorio comunale, pur potendo lamentare un pregiudizio [di fatto, molto… di fatto] derivante dall’illecita attività di commercializzazione di farmaci [sia pure dei soli SOP e OTC] da parte di una parafarmacia – trattandosi in ogni caso di un pregiudizio indiretto – cionondimeno non ricevono alcun effetto diretto dalla mancata adozione di un provvedimento di chiusura della parafarmacia controinteressata, rispetto al quale anzi l’interesse fatto valere è “al limite dell’emulativo”.

Né a conclusioni diverse – prosegue il Collegio – potrebbe giungersi ricollegando l’interesse a ricorrere al rischio di una reiterazione dell’attività illecita da parte della parafarmacia, trattandosi di lesione meramente ipotetica ed eventuale e, quindi, certamente priva del carattere di attualità che deve invece necessariamente postulare il pregiudizio per poter fondare la legittimazione e l’interesse a ricorrere.

 (g.b.)

  • L’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia…

Consiglio di Stato – sent. – 22/06/2023, n. 6137

La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2020 sull’interpretazione del disposto sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91 [riguardante le condizioni di incompatibilità con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”] non può essere estesa – secondo il Supremo Consesso amministrativo – al disposto sub b) dello stesso articolo perché il rischio, astratto finché si vuole, di una commistione di interessi tra la farmacia di cui è titolare la società partecipata e quella in cui opera [quale titolare, gestore provvisorio, ecc.] il socio permane/permarrebbe anche nel caso in cui egli si limitasse ad assumere la veste di mero partecipe di capitale.

È una sentenza comunque molto importante perché risponde a due o tre interrogativi che tutti ci eravamo posti, e dunque, dovremo fatalmente tornarci con una Sediva News dedicata.                                      (g.b.)

  • L’ultima parola sul concorso campano…

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6016

V. Sediva News del 20 giugno 2023 “Concorso campano: solo il legislatore può sterilizzare la sentenza del CdS n. 6016/2023”.

  • Quando un tratto di strada intercluso impedisce l’accesso all’unica farmacia in esercizio.

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6011

Il CdS respinge l’appello ritenendo legittima la revoca del c.d. “assenso DIA” del Comune, in forza del quale erano state collocate delle sbarre in una via al fine di circoscrivere uno spazio da adibire a parcheggio veicoli riservato ai condomini.

Il CdS conferma la tesi argomentativa esposta in primo grado dal Tar Lazio, ritenendo la revoca – disposta, inter alia, perché il tratto di strada intercluso impediva l’accesso agli esercizi commerciali ivi ubicati, tra i quali era presente l’unica farmacia comunale in esercizio – legittima e necessaria ad assicurare il transito indispensabile all’esercizio del diritto alla mobilità della cittadinanza e l’accesso dei cittadini alla farmacia.

(c.v.s.)

  • I pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti sono obbligatori solo in caso di istituzione e collocazione territoriale di una nuova sede.

Consiglio di Stato – sent. – 05/06/2023, n. 5443

Il CdS ritiene legittima la delibera comunale di rigetto dell’istanza di revisione della p.o., presentata da un titolare di sede, affermando, fra gli altri, il principio secondo cui l’assenza del parere dell’ASL e dell’Ordine provinciale dei farmacisti deve essere inquadrata nell’ambito della riforma introdotta dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) che, nell’innovare profondamente il settore delle farmacie, ha ridisegnato il ruolo e le competenze dei Comuni ai quali viene conferito il potere di adottare le relative scelte amministrative in materia di programmazione, istituzione ed individuazione delle sedi, mentre ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, “l’apporto consultivo della A.S.L. e dell’Ordine dei Farmacisti riguarda l’identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, fattispecie non presente nel caso a quo”.

  (s.l.)

  • Alcune precisazioni in materia di revisione della p.o … nella Regione Sicilia

CGARS – sent. – 05/06/2023, n. 396

Dopo aver aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale del CGARS secondo cui, nell’ordinamento regionale siciliano, anche in ragione degli aspetti di specificità della relativa legislazione in materia di enti locali, la competenza in materia di p.o. delle sedi farmaceutiche appartiene al Consiglio comunale, i giudici di legittimità ricordano che la revisione della p.o. rappresenta un atto vincolato da eseguirsi con cadenza biennale.

Il Collegio precisa sul punto che il riferimento, contenuto nell’art. 2 della l. n. 475/1968, all’anno dispari o pari in cui la revisione deve essere eseguita, ha una valenza meramente ordinatoria rispetto al momento di entrata in vigore della legge.

  (m.l.)

  • Il riassorbimento di una farmacia rurale ai sensi dell’art. 104, comma 2, del T.U.L.S.

Tar Abruzzo – ord. – 07/04/2023, n. 77

Nel respingere la domanda cautelare presentata dal ricorrente nell’ambito di un giudizio concernente il riassorbimento di una sede farmaceutica ai sensi e per gli effetti dell’art. 104, comma 2, del T.U.L.S., il Tar Abruzzo afferma che tale previsione normativa – relativa appunto al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche – si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali [che sarebbero istituite in base al diverso (?) criterio “topografico”…].

La mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione – prosegue il Collegio – trova la propria ratio nella considerazione che le farmacie rurali “sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione”.

Abbiamo espresso parecchie volte il ns. parere su questo “impossibile distinguo” tra criterio topografico e criterio della distanza: sono semplicemente due modi diversi di esprimere la stessa vicenda e dunque non può esserci spazio per una limitazione della riassorbibilità alle sole sedi soprannumerarie urbane, perché qui, cioè sotto questo profilo, tra sedi urbane e sedi rurali non è configurabile nessuna differenza.

Purtroppo, ancora una volta dobbiamo fare i conti con una sentenza – questa volta di un Tar, ma anche il CdS estrae dal cilindro pronunce e assunti del genere – che circoscrive la riassorbibilità alle sole urbane perché appunto sarebbero le sole istituite con il criterio della distanza.                          

(g.b.)

  • L’interesse delle farmacie presenti sul territorio comunale a ricorrere avverso la delibera di revisione della p.o.

Tar Campania – sent. – 28/06/2023, n. 3889.

In un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di alcune farmacie presenti sul territorio comunale, del provvedimento di revisione della p.o., in punto di interesse a ricorrere il Tar aderisce all’orientamento secondo cui il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell’azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all’attuazione di qualsivoglia forma di decentramento.

Sussiste infatti l’interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della p.o. e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina.

 (c.v.s.)

  • Lo spostamento di una farmacia rurale nel capoluogo del Comune.

Tar Emilia-Romagna – sent. – 05/06/2023, n. 196

Dopo aver acclarato la natura di farmacia rurale della controinteressata, sita in una frazione del Comune, il Collegio afferma l’illegittimità della delibera comunale di revisione della p.o., oggetto di impugnazione, che in sostanza aveva legittimato lo spostamento della medesima farmacia nel capoluogo del Comune e in prossimità della farmacia ricorrente.

Il Tar osserva, in particolare, che l’istituzione di una farmacia rurale deve rispettare (oltre al vincolo della distanza di 3000 metri tra esercizi) precisi presupposti di legge, avendo riguardo alle “particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità”: in buona sostanza, devono essere presenti sul territorio comunale due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tali da rendere necessario che ciascuno di essi sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un’unica farmacia al servizio di entrambi.

È evidente, proseguono i giudici, che “se dopo l’istituzione della seconda farmacia (rurale) si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell’esercizio farmaceutico mentre l’altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d’essere di due farmacie invece di una sola”.

Ne deriva dunque che lo spostamento della farmacia rurale al di fuori della sua originaria frazione di pertinenza – per essere legittimamente autorizzato – non deve vanificare le ragioni poste alla base della sua istituzione e (originaria) collocazione territoriale.

(g.b.)

  • La soppressione delle REB miste.

Tar Lazio – sent. – 30/05/2023, n. 9144

V. Sediva News del 9 giugno 2023.

  • L’ubicazione di una nuova farmacia e il parametro dei 3.300 abitanti.

Tar Lazio – sent. – 29/05/2023, n. 9105

Il Tar ritiene ragionevole la scelta del Comune di istituire una nuova sede farmaceutica al fine di rispondere alle esigenze “dei cittadini (che vi risiedono) più “in difficoltà” nel raggiungere le sedi farmaceutiche già avviate” nonché di “soddisfare la richiesta di una utenza non stanziale”, come quella dell’Università o degli Uffici giudiziari in una zona urbanisticamente dedicata a servizi tra i quali trovano collocazione anche studi medici e/o professionali.

A ciò si aggiunga – prosegue il Tar – che il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di definire con precisione le aree assegnate alle singole sedi, atteso che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.

 (a.m.)

  • Sul difetto di interesse a ricorrere in mancanza di trasferimento della sede farmaceutica in posizione viciniore all’esercizio della ricorrente.

Tar Lombardia – sent. – 14/06/2023, n. 1479

V. Sediva News del 19/07/2023 “Una sorprendente decisione del Tar Lombardia: la “mera” modifica dei confini della sede adiacente…”: come scoprirete leggendo la News ora citata, questa sentenza dice l’esatto contrario di Tar Campania n. 3889/2023 di cui sopra.

  • Il limite massimo di durata della graduatoria del concorso straordinario.

Tar Puglia – sent. – 13/06/2023, n. 960

Nell’ambito di una controversia concernente l’esatta interpretazione dell’ultimo periodo dell’art. 11, comma 6, del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 [il quale prevede che, successivamente alla scadenza del termine previsto per l’accettazione e all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’ interpello di tutti i candidati in graduatoria, “la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”], il Collegio precisa che la citata disposizione ha lo scopo di individuare la durata massima temporale di validità della graduatoria, indicando il termine finale di durata di quest’ultima, ossia il termine di “sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato”. Solo entro tale termine quindi – concludono i giudici – possono essere interpellati i farmacisti utilmente classificatisi in graduatoria.

Sull’argomento, in ogni caso, può valere la pena rileggere la Sediva News del 16/12/2022 “Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all’esito dell’ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i sei anni?”.

(c.v.s.)

***

  • La configurabilità del reato di stalking

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 25/07/2023, n. 32303

La Cassazione afferma che l’aver ricevuto “Undici telefonate e quattro tentativi di intrusione informatica in un mese” integra il reato di atti persecutori, il c.d. Stalking.

Infatti, questo reato – introdotto con l’art. 612 bis cp – si configura quando taluno pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima.

(m.g.)

  • L’interpretazione delle norme del CCNL

Cass. civ., sez. lav., ord., 21/7/2023, n. 21967

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale nell’interpretare una norma del CCNL il giudice di merito può limitarsi al solo tenore letterale della disposizione soltanto qualora esso riveli l’intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle medesime parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.

(gio.b.)

  • La corresponsione dell’assegno sociale in costanza di obblighi di mantenimento

Cass. Civ., Sez. lav., Sent., 20/07/ 2023, n. 21753

La Cassazione asserisce che ha diritto alla corresponsione dell’assegno sociale chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l’abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito.

(a.m.)

  • La nullità della deliberazione dell’assemblea di condominio

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20888

La Suprema Corte rileva la nullità della deliberazione dell’assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui è stato stabilito, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, “un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell’impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune”.

 (c.p.)

  • Legittima la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19618

La Cassazione afferma che “in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge”.

Pertanto, deve considerarsi ammissibile l’istanza relativa all’assegno – avanzata in appello per la prima volta – non costituendo una domanda nuova ex art 346 c.p.c.

                                                                           (a.m.)

  • La competenza territoriale nelle controversie sullo smart working

Cass. civ, sez. lav., ord., 5/07/2023, n. 19023

La Suprema Corte afferma che ai fini della determinazione della competenza per territorio nella lite insorta tra datore di lavoro e lavoratore sull’esecuzione del c.d. Smart Working, qualora la sede dell’azienda e la dimora del lavoratore non si trovino nella stessa località il giudice deve verificare la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo (l’abitazione ovviamente) ove il lavoratore presta la sua opera con l’organizzazione aziendale, collegamento che non è rinvenibile nel caso di Smart Working in cui l’abitazione del dipendente fungeva da mero luogo della prestazione lavorativa.

  (c.v.s.)

  • Monitoraggio del collaboratore e privacy

Cass. civ., sez. lav., sent., 26/06/ 2023, n. 18168

La Cassazione rileva che nel caso di sorveglianza dei lavoratori mediante monitoraggio dell’attività lavorativa operato sia con lo strumento della Videosorveglianza, che con il controllo strumentale dei computer dei dipendenti, è sanzionabile il comportamento aziendale che sia caratterizzato dall’assenza di legittima giustificazione del monitoraggio, dall’omissione della preventiva informativa sul punto e dall’eccessivo grado di intrusione nella vita privata dei lavoratori.

(m.l.)

 

  • Quando il lavoratore perde il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie

Cass. civ., sez. lav., sent., 20/06/2023, n. 17643

La Cassazione afferma il principio secondo il quale la prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie e ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

(gio.b.)

  • La quota di tfr del coniuge onerato non è dovuta se è ancora pendente il giudizio di separazione personale

Cass. Civ, sez I, Ordinanza, 15/06/2023 n. 17154

V. Sediva News del 21 luglio 2023.

  • La Prescrizione della Tari

Cass. Civ, sez Trib, Ordinanza, 15/06/2023 n. 17234

V. Sediva News del 21 luglio 2023.

  • Valida la testimonianza dei figli nelle cause di separazione

Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023 n. 16262

La Cassazione – in tema di separazione giudiziale dei coniugi – ha confermato il principio secondo cui il giudice può, anche per quanto concerne la pronuncia di addebito, fondare la sua decisione sulle risultanze delle prove testimoniali rese dal figlio, salvo opportune valutazioni sulla veridicità delle dichiarazioni.

(a.p.)

 

(Studio Bacigalupo Lucidi)

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