Anche se in ritardo per l’emergenza epidemiologica in corso, arriva il “manuale” dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Redditi PF 2020 e 730/2020).
Si tratta della Circolare n. 19/2020 di ben 411 pagine (un vero e proprio manuale, per l’appunto) con cui per il terzo anno consecutivo – dato che la prima edizione risale al 2017 – l’Agenzia delle Entrate fa il punto sugli oneri deducibili e detraibili richiamando la prassi ancora attuale ma allo stesso tempo illustrando anche le novità di quest’anno.
La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione – comprensiva delle dichiarazioni sostitutive – che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del necessario visto di conformità.
Eccoci dunque, in particolare, alle novità cui peraltro si è già fatto qualche cenno nei giorni scorsi.
- Scadenza 730 al 30/09/2020
A seguito all’emergenza Covid-19, il Decreto Rilancio ha differito al 30/9/2020 il termine di presentazione della dichiarazione pre-compilata la cui scadenza originaria era il 23/7/2020.
In realtà si tratta soltanto di un’anticipazione del rinvio a regime [che sarebbe entrato in vigore dal prossimo anno] disposto dall’art. 16-bis del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni in L. 157/2019.
- Conguagli al sicuro con il 730 “senza sostituto” [infatti interviene direttamente l’Agenzia delle Entrate]
Ricordando che la liquidazione del Mod. 730 necessita dell’intervento del datore di lavoro o del committente – quale sostituto d’imposta rispettivamente del dipendente o del co.co.co. – per le necessarie operazioni di conguaglio ai fini della determinazione dell’importo da rimborsare/trattenere in busta paga, può darsi il caso che la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese abbia determinato l’impossibilità per molti datori di lavoro/sostituti d’imposta di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730.
Pertanto, al fine di evitare un ulteriore danno ai contribuenti [dipendenti e co.co.co.] in conseguenza di tale mancata definizione del conguaglio da assistenza fiscale, il Rilancio ha anche dato la possibilità di presentare il Mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto” pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio; in tal modo, in caso di “inerzia” del datore di lavoro/committente, il rimborso dell’eventuale credito sarà eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria.
- Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”)
L’onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere detratto dall’imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
- Detrazione per infrastrutture di ricarica
Le spese sostenute dal 1/3/2019 al 31/12/2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica possono essere anch’esse detratte dall’imposta lorda nella misura del 50% del loro ammontare per un importo comunque non superiore a 3.000 euro, con ripartizione tuttavia in 10 rate annuali di pari importo.
- Detrazione per spese di istruzione non universitaria
Per il 2019 l’ammontare massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
- Nuovo limite reddituale per i figli a carico
Dal 2019 – e quindi dalla dichiarazione ora in corso di presentazione – i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati fiscalmente a carico se il loro reddito complessivo non supera i 4.000 euro, mentre per tutti gli altri familiari, compresi i figli di età superiore a 24 anni, vale il “vecchio” limite di 2.840,51 euro.
- Regime impatriati
A decorrere dal 30/4/2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati dei contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia concorrono alla formazione del loro reddito complessivo nella misura del 30%, ulteriormente ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
(stefano civitareale)
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