[…nel caso di risoluzione anticipata del precedente contratto e la stipula successiva di un contratto nuovo]

Sono proprietario di un negozio con un contratto che prevedeva anche la locazione di due pertinenze, e in particolare di due aree di parcheggio che utilizzano i clienti. Il 20 novembre scorso ho risolto il contratto anticipatamente e ne ho stipulato uno nuovo il 2 gennaio u.s. che però non comprende le due pertinenze. Secondo me si tratta di un immobile complessivamente distinto non comprendendo le pertinenze e quindi posso applicare la cedolare secca. È corretta la mia interpretazione?

Non crediamo sia corretta, perché la cedolare secca in questo caso non può essere invocata.

Infatti, come dispone l’art. 1, comma 59, della l. 30/12/2018, n. 145: “(…) tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019 qualora, alla data del 15 ottobre, risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

Di conseguenza, l’immobile oggetto della locazione – per delimitare l’esatta portata della disposizione antielusiva – deve essere individuato con riferimento all’unità immobiliare principale, escluse dunque le relative pertinenze.

Di per sé, pertanto, l’aggiunta e/o la sottrazione al nuovo contratto di locazione di una o più pertinenze non consentono di considerare l’immobile oggetto di locazione diverso rispetto a quello locato sulla base del contratto risolto anticipatamente.

(andrea raimondo)

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