Stiamo trasferendo la farmacia in nuovi locali, ma abbiamo appreso un particolare che onestamente ignoravamo: quello cioè di dover inviare – nella procedura di spostamento – un’apposita comunicazione anche al Ministero della salute. È così? E c’è un iter preciso da seguire?
Intanto, con il D.M. salute del 15 luglio 2004 – è bene ricordarlo – è stata istituita la Banca dati centrale del farmaco per i farmaci a uso umano [e veterinario], che è alla base del monitoraggio della distribuzione dei medicinali, realizzato, come sappiamo, mediante il Sistema di Tracciabilità del Farmaco che ne controlla su scala nazionale la distribuzione all’interno della filiera distributiva e anche, naturalmente, i consumi mediante le informazioni che scaturiscono dalle prescrizioni mediche.
Quindi, tutti gli attori del Sistema sono identificati puntualmente così da assicurare un corretto ed esaustivo monitoraggio dell’attività distributiva con l’assegnazione – proprio da parte del Ministero della Salute – di un codice identificativo univoco a tutti i siti logistici autorizzati: a) alla produzione di medicinali; b) alla distribuzione all’ingrosso di farmaci a uso umano o a uso veterinario; c) e allo smaltimento di medicinali e/o alla vendita al pubblico.
Inoltre, il Ministero – come specifica il suo stesso sito Internet – aggiorna i dati anagrafici delle farmacie e rende disponibili le informazioni anagrafiche delle strutture sanitarie e si tratta di dati [rilevabili peraltro interrogando il sito stesso] che sono utilizzati anche da altre Amministrazioni: ecco perché – per rispondere al primo dei due quesiti – è importante che ciascuno dei soggetti interessati ne curi l’aggiornamento tempestivo in caso di variazioni.
Ogni volta, dunque, che le farmacie registrate sulla Banca dati centrale del farmaco – ma anche gli altri presidi farmaceutici di secondo grado, come le farmacie succursali, i dispensari ordinari e i dispensari stagionali – variano i propri dati anagrafici, compreso pertanto l’indirizzo del luogo di esercizio [perciò, indifferentemente, nel caso di spostamento della farmacia nell’ambito della sede come anche nell’ipotesi di decentramento della sede] devono comunicare al Ministero la variazione pur restando naturalmente il codice univoco quello già presente nell’anagrafica della Banca dati.
Sul piano pratico, vale la pena precisarlo, il titolare o il legale rappresentante della farmacia dovrà compilare il modulo on line presente sul sito ministeriale e inviarlo con la pec della farmacia [unitamente a una copia sia del documento di identità che del documento rilasciato dall’ente territorialmente competente attestante la variazione dei dati societari, incluso l’indirizzo] alla pec indicata dal Ministero e cioè dgsi@postacert.sanita.it.
(aldo montini – matteo lucidi)
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