La mia farmacia ha ricevuto oggi un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito verso di noi di un farmacista collaboratore in regime di co.co.co..
Se abbiamo capito bene, fino a che dura il pignoramento noi non possiamo corrispondere la somma pignorata al co.co.co..
Ma abbiamo anche un dubbio particolare e riguarda gli obblighi della farmacia verso il Fisco dato che i compensi vengono liquidati al co.co.co. previa ritenuta d’imposta. Che devo fare a questo proposito?

 L’azienda, che – come nel Suo caso – si avvale di prestazioni lavorative in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa [o di lavoro subordinato o addirittura “a partita iva”, quindi libero professionale], può trovarsi coinvolta in una procedura esecutiva non come soggetto debitore, ma come terzo pignorato.
Si tratta esattamente, poniamo, del caso di un’azienda A [=farmacia] tenuta a corrispondere una somma di denaro X [=stipendio o compenso] a un soggetto B [=dipendente o co.co.co.] che a sua volta è debitore di una somma Y nei confronti di un qualsiasi altro terzo C.
Poniamo altresì che C agisca giudizialmente nei confronti di B al fine di veder riconosciuto il suo credito e che, una volta ottenuto il provvedimento del giudice, lo esegua notificando il pignoramento presso terzi [dove il terzo è ovviamente la farmacia] del credito di B verso A – fino evidentemente alla concorrenza dell’ammontare di X – per stipendi o compensi di lavoro autonomo o professionale.
In questa posizione di terzo pignorato la farmacia [datrice di lavoro e/o committente] non si limita però a effettuare la trattenuta prevista dall’ordinanza di assegnazione, perché deve anche verificare – ed eccoci al secondo punto che Lei evidenzia nel quesito – se sulle somme pignorate si renda applicabile una ritenuta alla fonte, perché in tal caso l’obbligo di effettuarla permane anche quando il pagamento avvenga nell’ambito di una procedura esecutiva.
Insomma, il terzo pignorato A – quando riveste la qualifica di sostituto d’imposta [quindi  sia come datore di lavoro che come committente] – deve operare, all’atto del pagamento al creditore C della somma X, la ritenuta d’acconto IRPEF nei confronti di B, provvedendo al successivo versamento.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo sorge soltanto se ricorrono congiuntamente alcune condizioni:

  • la somma assegnata deve essere originariamente soggetta a ritenuta alla fonte;
  • il creditore deve essere un soggetto IRPEF; e
  • il terzo deve avere la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli artt. 23 e segg. del DPR 600/1973;

tutti elementi, quelli ora elencati, che devono essere dunque verificati con attenzione prima di procedere al pagamento.
Ipotizziamo allora, tanto per fare un esempio, che una farmacia debba corrispondere a un farmacista co.co.co. un compenso di euro 1.000, ma che riceva un pignoramento presso terzi da parte di un creditore del co.co.co.: la farmacia, quale terzo pignorato, paga il creditore, ma le somme corrisposte mantengono la natura fiscale di redditi assimilati a lavoro dipendente, cosicché deve applicare comunque la ritenuta d’acconto, versando – nell’esempio – euro 770 al creditore ed euro 230 all’Erario, anche se il pagamento è effettuato a favore del creditore del co.co.co. per effetto dell’avvenuto pignoramento.
Come vediamo, per concludere, la vicenda del pignoramento presso terzi – tutt’altro che infrequente nella vita della farmacia – ci pare non debba far insorgere perplessità di rilievo per la sua oggettiva linearità.

(aldo montini)

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