[…anche per la farmacia dei servizi]
La nuova Convenzione prevede, come noto, che due o più farmacie possono erogare/svolgere in comune le prestazioni [anche soltanto alcune di esse] relative alla “Farmacia dei servizi”, se del caso utilizzando anche gli stessi locali, previa comunque la formalizzazione tra loro di un contratto di rete.
Si tratta, in poche parole, di un accordo tra più soggetti/imprese per realizzare un obiettivo comune, in questo caso l’erogazione di servizi, che può essere caratterizzato anche dall’istituzione di un fondo patrimoniale, di un organo comune con o senza rappresentanza della rete, ecc.
Il contratto di rete è privo – s’intende – di soggettività giuridica e però anche di soggettività tributaria, talché gli atti posti in essere dal soggetto esecutore producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-patrimoniali delle imprese aderenti.
Pertanto, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione a un contratto di rete saranno deducibili dai singoli partecipanti [o traducendosi in ulteriori utili imponibili nel caso la gestione si risolva in un saldo positivo].
Ora, nella legge annuale sulle piccole e medie imprese di recente approvata dal Parlamento è previsto che per gli anni 2026, 2027 e 2028 gli utili – destinati dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete al fondo patrimoniale comune e al patrimonio destinato all’affare alla realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete – non concorrono, se naturalmente accantonati in un’apposita riserva, alla formazione del reddito imponibile, a condizione tuttavia che negli esercizi successivi la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d’esercizio, oppure che non venga meno l’adesione al contratto di rete.
Sarà il solto decreto del MIMIT a stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, nonché ad individuare gli organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale [così si esprime la legge, ma nel ns. caso si può pensare verosimilmente alla Federfarma, nazionale regionale o provinciale] che devono previamente asseverare la bontà del progetto contenuto nel contratto di rete.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito non può comunque superare il limite di Euro 1.000.000 annui, ma evidentemente nel caso delle farmacie gli investimenti saranno ben al di sotto di tale importo limite e forse questa agevolazione potrà far decollare una volta per tutte questa opportunità oggi sancita dalla legge, che però – si tenga ben presente – vede la sua concreta operatività fatalmente subordinata alla rinuncia da parte di ogni impresa aderente alla rete, e parziale finché si vuole, alla propria “sovranità”.
(stefano lucidi)
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