[sia pure a certe condizioni]

Il decreto PNRR (D.L. 19/2026) reca una gradita semplificazione per tutte le imprese – e quindi anche per la farmacie – e cioè la concreta possibilità di mandare finalmente al “macero” gli scontrini cartacei dei POS che, con il progressivo affermarsi dei pagamenti elettronici, costituiscono ormai una quota non indifferente della documentazione contabile [già per conto suo… imponente] da conservare con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
Occorre, però, comprendere bene la portata della semplificazione, così da evitare magari di commettere sciocchezze.
L’art. 8, comma 1, del decreto citato, infatti, testualmente dispone che “(l)e comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono [da leggersi peraltro come… siano] conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile”.
Ecco, quindi, che l’estratto conto – sintetico, cartaceo o digitale che sia – è benidoneo a sostituire le ricevute cartacee emesse dai terminali [quelli naturalmente abilitati ai pagamenti elettronici], e però a condizione che garantisca l’identificazione analitica della singola transazione, e cioè esattamente quello che fanno le ricevute di cui si è detto; ma se questo non è possibile, resta intatto [attenzione!] l’obbligo della loro conservazione.
L’estratto conto, poi, deve essere conservato per almeno 10 anni ai sensi dell’art. 2220 cod.civ. [e anche oltre – aggiungiamo – in caso di accertamenti fiscali iniziati e non conclusi nel decennio], ma, si badi bene, le modalità di conservazione, secondo del resto la regola generale, devono garantirne l’integrità e la leggibilità per tutto questo tempo.
In definitiva, a tali condizioni – e solo a tali condizioni – gli scontrini possono finire una volta per tutte nel … tritarifiuti.

(stefano civitareale)

 

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