• Gli adempimenti successivi ad una cessione di quote di una società titolare di farmacia.
  • Il cartello indicatore della farmacia al di fuori della propria sede

Continua la nostra “interrogazione” ai sistemi di A.I. per verificare la puntualità e l’accuratezza delle risposte.
Anche oggi le Domande & Risposte “AI” sono due e riguardano i temi indicati nei titoli.

  • Quesito n. 1: “Quali sono gli adempimenti amministrativi da rispettare in caso di cessione di quote di una società titolare di farmacia?”
  • Risposta AI:In caso di cessione di quote di una farmacia, è necessario rispettare diversi adempimenti amministrativi, tra cui l’intervento di un notaio per la redazione dell’atto, la verifica di clausole di prelazione, la comunicazione della variazione all’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e al Registro delle Imprese, nonché le comunicazioni all’Ordine dei Farmacisti e al Comune competente.
    Prima della stipula dell’atto
    Verifica delle condizioni: Accertarsi dell’esistenza di eventuali clausole di prelazione o gradimento nello statuto societario.
    Documentazione: Raccogliere i documenti necessari per il notaio, come i documenti di identità e i codici fiscali di tutte le parti, lo statuto aggiornato della società, la visura camerale e le eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prelazione degli altri soci.
    Atto di cessione
    Atto notarile: Il trasferimento delle quote deve essere formalizzato con un atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.
    Sottoscrizione: L’atto verrà redatto in forma digitale e sarà firmato digitalmente da tutte le parti.
    Adempimenti successivi
    Registrazione presso il Registro delle Imprese: L’atto di cessione dovrà essere depositato e registrato presso il Registro delle Imprese.
    Comunicazione alle Autorità Sanitarie: È obbligatorio comunicare la variazione della compagine sociale all’ATS competente (o Direzione Generale del Welfare regionale) entro 60 giorni, come previsto dall’art. 8 della L. 362/91.
    Comunicazioni ad altri Enti: La variazione deve essere notificata anche alla Federazione degli Ordini Farmacisti Italiani e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti.
    Registrazione all’Ufficio delle Entrate: La cessione deve essere comunicata anche all’Ufficio delle Entrate.
    Pubblicazione: La domanda di trasferimento della titolarità della farmacia viene pubblicata all’albo del Comune e del Servizio Sociale Sanitario della zona.
    Importante
    Controlli specifici del Comune: Le prescrizioni tecniche richieste per l’iter possono variare da Comune a Comune. È consigliabile accertarsi di tali requisiti prima di iniziare la pratica.
    Condizione Sospensiva: L’atto di cessione è spesso soggetto alla condizione sospensiva che il cessionario acquisisca la titolarità della farmacia mediante un provvedimento dell’autorità amministrativa (ATS o Comune)”.

Il ns. Commento: Per la verità, se trascuriamo le formalità inerenti anche indirettamente al rogito notarile [documenti, visure, registrazioni, ecc.…], l’AI non ha fornito una risposta precisa.

È vero che in caso di operazioni come le cessioni di quote di una società titolare di farmacia – indipendentemente che si tratti di una snc, sas o srl – è obbligatorio comunicare, pena le conseguenze indicate nel terzo comma dell’art. 8 della l. 362/91, alla FOFI, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti, all’Asl competente [o Asp, o Asur, o ATS come qui ha presupposto l’AI, evidentemente “rispondendo” dalla Lombardia] e però – quel che ha dimenticato l’AI – anche all’“Assessore alla Sanità della Regioneove ha sede la società; senonché, ecco verosimilmente un’altra carenza dell’AI, non si tratta di una cessione di titolarità di una farmacia [che pretenderebbe naturalmente un provvedimento di riconoscimento del trasferimento a favore del cessionario] ma, come detto, di una mera cessione di quote di una società titolare di farmacia, in ordine alla quale nessun ordinamento neppure regionale prevede atti formalmente provvedimentali [e/o di contenuto provvedimentale] ma soltanto di “presa d’atto”, come tali quindi di natura puramente dichiarativa.

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  • Quesito n. 2: una farmacia può affiggere un cartello indicatore al di fuori della sua sede?
  • Risposta AI: Sì, una farmacia può affiggere un cartello indicatore all’esterno, e in alcuni casi è un obbligo. Un cartello informativo è necessario per segnalare il turno di servizio (diurno, serale, notturno e per ferie) ed è permesso anche un cartello “Farmacia” per facilitare l’individuazione della sede. Tali cartelli non sono considerati pubblicità in senso stretto se non superano determinati limiti di dimensione e se hanno principalmente una funzione informativa, come ad esempio indicare la posizione.
    Cartelli obbligatori e informativi
    Cartello del turno di servizio: È obbligatorio esporre all’esterno un cartello che indichi il turno di servizio (diurno, serale, notturno e per ferie) in modo ben visibile.
    Cartello “Farmacia”: L’esposizione di un semplice cartello con la scritta “Farmacia” e il simbolo della croce, privo di scopi pubblicitari, è permessa e non è soggetta all’imposta sulla pubblicità perché ha una funzione di pubblica utilità.
    Limitazioni e normative
    Funzione informativa: Le insegne e i cartelli informativi sono permessi purché non siano “eccessivamente pubblicitari” e abbiano una funzione di rendere più facile l’individuazione della sede della farmacia.
    Normative comunali: È necessario rispettare le eventuali normative comunali relative alla collocazione di insegne e cartelli, specialmente per quanto riguarda l’impatto sulla viabilità e sul decoro urbano.
    Insegne pubblicitarie: Se l’insegna diventa di natura prettamente pubblicitaria, rientra nelle normative sulla pubblicità e può essere soggetta a limiti di dimensione e a imposte.
    Insegne su altri beni: L’installazione di insegne su altre strutture, come panchine o pensiline, non è di competenza della farmacia, ma richiede l’autorizzazione del Comune.

IL NS. COMMENTO: l’AI non ha evidentemente colto il senso del nostro quesito – anche se non ci pare sia stato formulato con termini impropri e/o non esaustivi – fornendo quindi una risposta imprecisa, e anzi gravemente imprecisa ma anche, attenzione, decontestualizzata [e pertanto in ogni caso errata], perlomeno rispetto alla domanda e ai termini in cui le è stata posta.
Infatti, l’art. 25, comma 2, del Codice deontologico del farmacista stabilisce che: “I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell’ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica”.
L’intelligenza artificiale ha invece inteso il cartello riferito nel quesito [che non può non essere indicatore, in particolare, dell’ubicazione della farmacia] come un’insegna avente una finalità “meramente pubblicitaria* e non “indicatrice” [che quindi si limita a indicare direzione, distanza e presenza dell’esercizio farmaceutico].


*N.B. – Il Codice deontologico del farmacista, del resto, disciplina con l’art. 23, comma 4, anche la possibilità di “pubblicizzare” appunto l’esercizio farmaceutico prevedendo che: “la pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell’interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all’oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio”. 


E però, se non sono configurabili finalità pubblicitarie –  o, se non altro, il quesito ha fatto riferimento espresso solo a finalità “indicatorie”, è difficile affermare la legittimità del cartello ipotizzato nel quesito che, per come questo è formulato, parrebbe manifestamente contrario alla citata norma deontologica.
Come tale, quindi, sembrerebbe perseguibile in sede disciplinare – e anche, ricorrendone i presupposti, perfino sul piano civilistico [su iniziativa evidentemente del titolare della sede “invasa”] – il cartello collocato all’interno della porzione territoriale della sede farmaceutica confinante, quindi non all’interno della sede di propria pertinenza, e questo anche nell’ipotesi in cui esso si limiti a una funzione soltanto “indicatrice” dell’ubicazione della farmacia “fuori sede”.

(Studio Bacigalupo – Lucidi)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!