La Legge di Bilancio 2020 [modificata per quanto infra precisato dalla Legge di Bilancio 2021], come abbiamo anticipato nelle Sediva News dell’1 e del 3 febbraio u.s., ha concesso alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (acquisiti anche in leasing) un credito d’imposta, in sostituzione del super e iper ammortamento.
Si tratta in particolare, lo ricordiamo:
A – per gli acquisti di beni strumentali Industria 4.0 [robot, distributore automatici collegati al gestionale, casse automatiche, etichette elettroniche, alcuni frigoriferi collegati al gestionale] effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020, di un credito d’imposta pari al 40% del costo sostenuto, che aumenta al 50% [a seguito delle modifiche apportate appunto dalla Legge di Bilancio 2021] per gli acquisti, anche in questo caso, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero fino al 30 giugno 2022 ma a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo;
B – per gli acquisti degli altri beni strumentali [arredamento, attrezzature, impianti e macchinari, macchine d’ufficio elettroniche, mobili e macchine ordinarie d’ufficio, registratori telematici, stigliature e software] sempre effettuati dal 1 gennaio 2020 al 15 novembre 2020, di un credito d’imposta pari al 6% del costo sostenuto, che aumenta al 10% [sempre a seguito delle modifiche della Legge di Bilancio 2021] per gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, ovvero fino al 30 giugno 2022 ma a condizione anche qui che, entro il 31 dicembre 2021, risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo;
Per poter usufruire del beneficio è tuttavia necessario che le fatture riportino il riferimento all’“art. 1, comma 188 della l. 160/2019” per gli acquisti dei beni indicati sub B, effettuati fino al 15 novembre 2020 e all’“art. 1, commi 1054 e 1055 della l. 178/2020” per gli acquisti indicati sempre sub b) successivi e sino al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 alle condizioni sopra dette, mentre per gli acquisti dei beni indicati sub A effettuati fino al 15 novembre 2020 il riferimento è all’“art. 1, comma 189 della l. 160/2019”, e all’“art. 1, commi 1056 e 1057 della l. 178/2020” per gli acquisti successivi e sino al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022, sempre alle condizioni sopra dette.
Inoltre, è richiesto il rispetto da parte dell’azienda delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori, e dunque è opportuno richiedere al proprio consulente del lavoro il DURC da conservare ed esibire nel corso di eventuali verifiche e, nel caso in cui l’azienda non annoveri dipendenti, il certificato di regolarità contributiva ENPAF.
Il CREDITO D’IMPOSTA, attenzione, è spendibile:
– per gli acquisti indicati sub A effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni;
– per gli acquisti indicati sempre sub A, ma effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022, alle condizioni sopra dette, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni.
– per gli acquisti indicati sub B effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno successivo alla loro entrata in funzione e perciò a decorrere dall’anno 2021;
– per gli acquisti indicati sempre sub B, ma effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o al 30 giugno 2022 alle condizioni sopra dette, in un’unica soluzione a decorrere dall’anno dell’entrata in funzione dei beni, sempreché il fatturato dell’azienda sia inferiore a 5 milioni di euro [per le aziende con fatturato superiore, invece, il credito è spendibile in tre soluzioni annuali].
Il ns. Studio sta rendendo noto singolarmente alle farmacie assistite l’importo del credito d’imposta a ciascuna di esse spettante in dipendenza dei detti investimenti, importo che verrà pertanto compensato [con le modalità ivi indicate] con altri debiti tributari nel primo Mod. F24 utile.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
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