Abbiamo ricevuto una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate: è vero che ora possiamo pagare entro 60 giorni?

La risposta è affermativa, perché – sia pure per il limitato periodo che va dallo scorso 21 maggio al il 31 agosto 2022 – il termine di pagamento per gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è stato elevato da 30 a 60 gg.

Lo ha disposto la legge di conversione n. 51/2022 del dl. n. 21/2022 – il c.d. Decreto Ucraina-bis o Decreto Energia – pubblicata nella GU del 20.05.2022, che all’art. 1, comma 1 [introduttivo dell’art. 37quater del dl.], spiega questa misura con il “fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonché delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina”.

Entro 60 giorni, che naturalmente torneranno a 30 gg. a decorrere dal 1° settembre 2022, sarà dunque possibile effettuare la liquidazione – nella misura ridotta a un terzo – degli importi a titolo di sanzione comunicati dall’AdE a seguito dei controlli automatici, ex artt. 36bis Dpr n. 600 e 54bis Dpr n. 633, sulle dichiarazioni dei redditi, IVA, Irap e sostituti d’imposta.

(francesco sonnino silvani)

 

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