[… né viceversa]
Il medico al quale affitto una stanza di un immobile di mia proprietà, mi chiede di “pubblicizzare” nella mia farmacia il Suo studio. Se ricordo bene, però, questo non è possibile. Me lo confermate?
Si, perché Lei ricorda bene, avendo comunque noi già trattato l’argomento almeno un paio di volte.
Da una lettura “combinata” del secondo e terzo comma dell’art. 23 del vs. Codice deontologico, in ogni caso, si evince che:
- comma 2 – “Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie”.
- comma 3 – “Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
Come vediamo, quindi, il divieto riguarda in realtà l’una e l’altra vicenda, perciò sia la farmacia quando “ospiti” la pubblicità di un centro medico e sia il centro medico quando “ospiti” la pubblicità di una farmacia.
(valerio salimbeni)
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