In considerazione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica, il Decreto Agosto ha ulteriormente prorogato le scadenze del periodo di sospensione delle attività degli agenti di riscossione, riscrivendo ancora una volta la norma originaria, recata dall’art. 68 del Decreto Crescita.
Stiamo parlando dell’attività di riscossione con riguardo ai carichi relativi:

  • alle cartelle di pagamento;
  • ai c.d. accertamenti impo-esattivi in materia di II.DD., Iva ed INPS;
  • agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti locali territoriali;
  • ai recentissimi avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali territoriali e dai soggetti concessionari del servizio di accertamento/riscossione.

Premesso questo, tracciamo un rapido quadro della situazione attuale.

  • In primo luogo, con l’ultima versione della norma, la sospensione riguarda i termini dei versamenti scadenti nel periodo 8/3/2020-15/10/2020 [e non più, come nella precedente versione, 8/3/2020-31/8/2020]; nei confronti però dei soggetti che, alla data del 21/2/2020, hanno la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni delle regioni Lombardia e Veneto compresi nell’ex “Zona Rossa” la sospensione riguarda i termini di versamento scadenti nel periodo 21/2/2020-15/10/2020.
  • Inoltre, i versamenti sospesi [N.B. detto per inciso, non è previsto alcun diritto al rimborso di quanto eventualmente già versato] devono essere eseguiti, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 30/11/2020.

E però, attenzione, devono ritenersi sospese – sempre nei periodi sopra considerati – non soltanto le attività di riscossione in senso stretto, ma anche:

  • le attività di recupero, coattivo e non, relative ai carichi sopra individuati (ivi compresi quelli rateizzati);
  • le notifiche di nuove cartelle di pagamento – e relative attività di recupero coattivo e non – afferenti a carichi affidati sia prima dell’inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
  • le attività di recupero, coattivo e non, dei carichi già scaduti prima del periodo di sospensione.

Infatti, la circolare n. 25/E del 20/08/2020 ha avvertito che le disposizioni in materia “devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 … la cui ratio risiede nell’esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità, attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione”.
Infine, tenuto conto che – come accennato – i versamenti sospesi vanno eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro la citata data del 30/11/2020, è inibita fino ad allora l’esecuzione di azioni di recupero di somme per le quali del resto non può in realtà considerarsi scaduto il termine normativamente stabilito per il pagamento.
Conseguentemente, per concludere:

  • fino al 30/11/2020 l’Agente della riscossione non potrà svolgere alcuna attività di recupero per i carichi considerati restando comunque sospesa anche la decorrenza degli interessi di mora;
  • si esaurirà, invece, al 15/10/2020 – ma riprendendo immancabilmente il giorno successivo – sia la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento che quella delle attività di recupero, con contestuale ripresa della decorrenza degli interessi di mora sui relativi carichi.

È questo insomma, al momento, il quadro vigente, ma non si può certo escludere che l’andamento anche attuale dell’epidemia finisca per richiedere nuovi interventi.

(stefano civitareale)

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